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Cassazione: farsi male sotto casa non è infortunio in itinere
La Corte d’appello esclude il risarcimento per gli incidenti in luoghi di proprietà del lavoratore. La Cassazione conferma.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 10028 del 27 aprile 2010 ha escluso il diritto di risarcimento del dipendente che si fa male sotto la propria abitazione rientrando da lavoro.
Il caso in questione ha riguardato una lavoratrice che, al rientro dal lavoro, dinanzi alla sua abitazione, si procurava la frattura del femore scendendo dalla sua vettura. La Cassazione conferma quanto già asserito dalla Corte d’appello alla quale la donna si era rivolta con un ricorso – dalla Corte stessa respinto – volto ad ottenere il riconoscimento dell’incidente come infortunio sul lavoro.
Come già ribadito da precedenti sentenze, sotto l’accezione di “infortunio in itinere” sono da comprendere gli incidenti che accadono ai lavoratori lungo il percorso che li conduce dalla propria abitazione al luogo di lavoro, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, e lungo il percorso inverso al termine del lavoro. Ma anche gli indenti che avvengono mentre il lavoratore si sposta da un luogo di lavoro ad un altro o quelli che si verificano durante la pausa mensa, nel tragitto per andare dal luogo di lavoro a quello di ristoro e viceversa. Rimane il fatto, però, che l’infortunio in itinere è riconosciuto tale solamente se avvenuto in strade pubbliche e comunque non in luoghi identificabili come proprietà esclusiva del lavoratore o in quelli di proprietà comune (quali le scale e i cortili condominiali, il portone di casa o i viali dei complessi residenziali ecc.). Questo perché deve trattarsi di luoghi in cui la parte non ha possibilità diretta di incidere, per escludere o ridurre i rischi di incidenti. Spettava quindi alla lavoratrice in questione dimostrare che il luogo era comunque pubblico, pur essendo all’interno del suo complesso abitativo.
fonte http://www.dlgs81online.it/cassazione-farsi-male-sotto-casa-non-e-infortunio-in-itinere/
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