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Esenzione Ici ai coniugi per due appartamenti nello stesso stabile
Sono esenti dall'Ici gli appartamenti situati nello stesso stabile (e destinati ad abitazione principale) anche se di proprietà dei coniugi, in separazione dei beni.
Lo ha stabilito la Suprema Corte, con la sentenza 12269 del 19 maggio 2010, decidendo sul ricorso presentato da una donna contro la sentenza della Commissione Tributaria di Torino, che aveva respinto il ricorso presentato contro gli avvisi di liquidazione Ici per gli anni dal 1998 al 2001. La signora, in regime di separazione dei beni, era proprietaria di un appartamento sito nello stabile in cui anche suo marito aveva acquistato un'unità immobiliare. Entrambi avevano registrato la proprietà come "abitazione principale", ma alla moglie era stata negata la possibilità di pagare l'imposta con la relativa agevolazione. La CTR aveva infatti stabilito che, nel caso in esame, in cui un nucleo familiare vive in due unità contigue, ma catastalmente distinte, la detrazione spetta una sola volta e in riferimento ad una sola unità tra quelle utilizzate. La Corte, rovesciando tale decisione, ha invece affermato il principio di diritto per cui: "il contemporaneo utilizzo di piú di una unità catastale come abitazione principale, anche se di proprietà non di un solo coniuge ma di ciascuno dei due in regime di separazione dei beni, non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota prevista per l'abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma la prova dell'effettiva utilizzazione come "abitazione principale" dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando, ovviamente, la spettanza della detrazione prevista dell'art. 8, comma 2 della l. 168/1982, una sola volta per tutte le unità in presenza dei requisiti di legge".
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