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Fattura troppo generica e doppia motivazione provano l'operazione inesistente
Secondo Cass., sez. Tributaria, n. 12246/2010, depositata il 19/5/2010, la fattura troppo generica e la sua doppia numerazione provano che si tratta di operazione inesistente.
Scrive la Cassazione: "Nell'accertamento delle imposte sui redditi, qualora sia contestata la deducibilità dei costi documentati da fatture relative ad operazioni asseritamente inesistenti, l'onere di fornire la prova che l'operazione rappresentata dalla fattura non è stata mai posta in essere incombe all'Amministrazione finanziaria la quale adduca la falsità del documento (e quindi l'esistenza di un maggior imponibile), e può esser adempiuto, ai sensi dell'art. 39, primo comma, del dpr 29 settembre 1973, n. 600, anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, come quelle emergenti, nella specie, dalla riscontrata anomalia delle fatture concernenti i servizi di trasporto in discorso, che presentavano "delle irregolarità quali la doppia numerazione ed una descrizione troppo generica delle prestazioni rese", non ostandovi il divieto della doppia presunzione, il quale attiene esclusivamente alla relazione tra una presunzione semplice con altra presunzione semplice, e non può quindi ritenersi violato nel caso in cui da un fatto noto si risalga ad un fatto ignorato, che a sua volta costituisce la base di una presunzione legale (Cass. n. 1023 del 2008). Né nel caso in esame risulta che il contribuente abbia offerto la prova in senso contrario, non potendosi ritenere tale l'astratta idoneità della ditta ... a fornire le prestazioni di trasporto la cui entità è stata contestata".
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