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  • Giudice di Pace di Pozzuoli: recesso dal contratto di soggiorno alberghiero

    La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 Codice Civile, può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione.

    Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Pozzuoli in un caso di recesso dal contratto di soggiorno alberghiero sottoscritto da una coppia con figlio per la sopravvenuta conoscenza dello stato di gravidanza a rischio della donna.

    Quanto all'esercizio del diritto di recesso, il Giudice di Pace ha affermato che: "L’eccezione della convenuta sul diritto di recesso ex art. 64, comma 1, del D.L.vo 6/9/05 n.206 (CdC) secondo il quale: per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificare il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, non è conferente. Tale diritto di recesso è, invece, disciplinato dal successivo art. 65, comma 2, lettera b, il quale precisa che il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’art. 64 decorre, per i contratti a distanza, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi d’informazione di cui all’art. 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa. Nel caso di specie, l’obbligo di cui all’art. 52 non è stato ottemperato e, pertanto, ai sensi dell’art. 65, comma 3, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è di novanta giorni dal giorno della conclusione del contratto."

    Secondo il Giudice di Pace: "Nel caso di impossibilità sopravvenuta, l'effetto risolutorio opera in modo automatico, con la liberazione del contraente obbligato alla prestazione divenuta impossibile; ma è altrettanto innegabile che (il dato è testuale nella norma di cui all'art. 1463 c.c.), nel caso in cui sia riscontrata l'impossibilità assoluta di effettuare la propria prestazione, la parte liberata non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito."

    http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=2478

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