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  • L'immigrato già espulso non può ottenere la regolarizzazione del rapporto di lavoro

    (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15.3.2010 n. 1475)

    Con il ricorso di primo grado, era stato chiesto dall'odierno appellante l'annullamento del decreto n. 37072/00000621466 A. 006887871334 Uff.Inn./Area V°, emesso in data 20 novembre 2003, con cui il Prefetto della Provincia di Milano aveva respinto la propria domanda di emersione di lavoro irregolare. Si lamentava la insufficienza di motivazione del provvedimento impugnato nonché la incostituzionalità della norma applicata laddove essa equiparava, ai fini della esclusione dalla regolarizzazione, gli extracomunitari espulsi o socialmente pericolosi ai meri inadempienti alla intimazione di espulsione, successivamente rientrati nel territorio nazionale. Con la sentenza in epigrafe, il Tar della Lombardia, Sede di Milano, ritenuta la sussistenza delle condizioni richieste per la definizione del ricorso nelle forme della sentenza breve, respinse l'impugnazione avendo rilevato che l'odierno appellante era stato espulso dal territorio nazionale il 15.8.1998 mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Da ciò discendeva che, da un canto, il tipo di espulsione accertato giustificava di per sé il rigetto dell'istanza, senza bisogno di alcuna ulteriore motivazione. Sotto altro profilo, l'eccezione di illegittimità costituzionale era palesemente inammissibile, essendo evidente che, a tutto concedere, sarebbe semmai il mero inadempiente alla intimazione di espulsione quello che potrebbe lamentarsi di essere equiparato all'extracomunitario espulso mediante accompagnamento alla frontiera, e non già il contrario. L'odierno appellante ha censurato la predetta sentenza chiedendone l'annullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima sostanzialmente riproponendo le doglianze - ivi compresa quella di illegittimità costituzionale delle disposizioni applicabili alla fattispecie - già contenute nel ricorso di primo grado. I Giudici di prime cure non avevano valutato che le norme di legge applicate dall'amministrazione disattendevano i principi costituzionali (in primis quello di cui all'art. 4 ed all'art. 2 della Carta Fondamentale): ciò rendeva fondata la prospettata questione di legittimità della normativa applicatagli....

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Consiglio di Stato

    in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

    DECISIONE

    (numero 1475/2010)

    Sul ricorso numero di registro generale 2409 del 2005, proposto da:

    G. G.;

    contro

    Ministero dell'Interno;

    per la riforma della sentenza del TAR LOMBARDIA - Sede di MILANO - Sezione I n.01650/2004, resa tra le parti, concernente RIGETTO DI DOMANDA DI

    EMERSIONE DI LAVORO IRREGOLARE.

    Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Prefettura di Pavia e di Questura di Pavia;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2010 il Consigliere Fabio Taormina e udito per parte appellata l'Avvocato dello Stato Basilica;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    Fatto

    Con il ricorso di primo grado, era stato chiesto dall'odierno appellante l'annullamento del decreto n. 37072/00000621466 A. 006887871334 Uff.Inn./Area V°, emesso in data 20 novembre 2003, con cui il Prefetto della Provincia di Milano aveva respinto la propria domanda di emersione di lavoro irregolare.

    Si lamentava la insufficienza di motivazione del provvedimento impugnato nonché la incostituzionalità della norma applicata laddove essa equiparava, ai fini della esclusione dalla regolarizzazione, gli extracomunitari espulsi o socialmente pericolosi ai meri inadempienti alla intimazione di espulsione, successivamente rientrati nel territorio nazionale.

    Con la sentenza in epigrafe, il Tar della Lombardia, Sede di Milano, ritenuta la sussistenza delle condizioni richieste per la definizione del ricorso nelle forme della sentenza breve, respinse l'impugnazione avendo rilevato che l'odierno appellante era stato espulso dal territorio nazionale il 15.8.1998 mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

    Da ciò discendeva che, da un canto, il tipo di espulsione accertato giustificava di per sé il rigetto dell'istanza, senza bisogno di alcuna ulteriore motivazione.

    Sotto altro profilo, l'eccezione di illegittimità costituzionale era palesemente inammissibile, essendo evidente che, a tutto concedere, sarebbe semmai il mero inadempiente alla intimazione di espulsione quello che potrebbe lamentarsi di essere equiparato all'extracomunitario espulso mediante accompagnamento alla frontiera, e non già il contrario.

    L'odierno appellante ha censurato la predetta sentenza chiedendone l'annullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima sostanzialmente riproponendo le doglianze - ivi compresa quella di illegittimità costituzionale delle disposizioni applicabili alla fattispecie - già contenute nel ricorso di primo grado.

    I Giudici di prime cure non avevano valutato che le norme di legge applicate dall'amministrazione disattendevano i principi costituzionali (in primis quello di cui all'art. 4 ed all'art. 2 della Carta Fondamentale): ciò rendeva fondata la prospettata questione di legittimità della normativa applicatagli.

    Sussisteva pertanto ogni idoneo elemento tale da legittimare la presenza dell'appellante in Italia ritenendo viziata l'azione dell'amministrazione ed ingiusta la sentenza appellata.

    Diritto

    L'appello deve essere respinto con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione.

    La critica mossa dall'appellante alla appellata decisione collide infatti con il consolidato orientamento giurisprudenziale - a più riprese affermato anche da questa Sezione ed in ordine al quale non si ravvisano elementi per mutare convincimento, secondo cui

    "l'adozione di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera, in quanto tale neppure revocabile, è causa ostativa alla regolarizzazione del rapporto di lavoro dell'immigrato."

    (Consiglio Stato , sez. VI, 04 maggio 2009 , n. 2771)

    Ciò perché, ai sensi del comma 8 dell'art. 1 del decreto legge n. 195 del 2002, come modificato dalla legge di conversione n. 222 del 2002, le norme di favore ivi previste non si applicano ai destinatari di un provvedimento di espulsione, salva l'ipotesi di revoca del provvedimento; revoca che non può però essere data, ai sensi della stessa normativa, quando si è anche disposto l'accompagnamento alla frontiera con la forza pubblica, come è nel caso in esame, impedendo ciò altresì, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della medesima normativa, il rilascio del permesso di soggiorno con revoca del provvedimento di espulsione. Il decreto legge 9 settembre 2002, n. 195 (recante "disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari"), convertito con modificazioni nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, stabilisce, nell'art. 1, comma 8, lett. a), che le disposizioni sulla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori per i quali "sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario.....risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica...".

    Ne discende che l'adozione di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, in quanto tale neppure revocabile, è causa ostativa alla regolarizzazione del rapporto di lavoro del lavoratore interessato (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI: 17 ottobre 2008, n. 5048; 13 marzo 2008, n. 1079; 16 ottobre 2006, n. 6130);

    Anche nell'ipotesi in cui non vi sia stato accompagnamento coattivo, e purtuttavia sia stata accertata l'uscita dello straniero dall'Italia, il decreto di espulsione conserva la propria valenza ostativa.

    Si è affermato in proposito, infatti, che

    "i sensi dell'art. 1 comma 8 lett. a), d.l. n. 195 del 2002, convertito in l. n. 222 del 2002, l'espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno non è comunque revocabile (a parte ogni indagine sull'obiettivo inserimento sociale dello straniero) quando sia stata disposta con accompagnamento alla frontiera, ovvero quando l'espulso abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'art. 13 comma 13, t.u. n. 286 del 1998 (cioè sia rientrato in Italia senza autorizzazione)."

    (Consiglio Stato , sez. VI, 27 luglio 2007 , n. 4173).

    La doglianza principale contenuta nel ricorso in appello è pertanto infondata.

    Del pari infondata è la prospettata questione di legittimità costituzionale, perché, come già chiarito dal Tar, l'appellante non versa in una posizione "migliorativa" equiparata in peius a livello legislativo ma, semmai, in posizione esattamente speculare, di guisa che una eventuale declaratoria di incostituzionalità non potrebbe in alcun modo giovargli (né sussistono profili per dubitare della costituzionalità dell'intero precetto che ha ritenuto ostativa alla regolarizzazione la pregressa espulsione dello straniero dal territorio nazionale).

    Ancora di recente, sul punto, la Sezione ha avuto modo di affermare il condivisibile principio per cui

    "la disciplina di cui all'art. 1, decreto-legge n. 195 del 2002, convertito nella legge n. 222 del 2002 e all'art. 33 della legge n. 189 del 2002, finalizzata all'emersione di tutti i lavoratori extracomunitari in qualsiasi modo già occupati con un rapporto destinato a stabilizzarsi dopo il completamento della procedura di regolarizzazione, richiede che i benefici siano riservati soltanto agli stranieri in possesso dei requisiti normativamente previsti, tenuto altresì conto dell'esigenza di evitare una disparità di trattamento tra i diversi soggetti interessati; costituisce pertanto ipotesi ostativa l'emissione di un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica."

    (Consiglio Stato , sez. VI, 17 giugno 2009 , n. 3958)

    Nell'iter motivazionale della sopracitata decisione, si è affrontata peraltro la questione della compatibilità con il dettato costituzionale della normativa in oggetto, richiamandosi alcune decisioni della Consulta in subiecta materia e pervenendosi alla condivisibile affermazione (che di seguito si riporta testualmente) secondo cui "la Corte Costituzionale si è già pronunciata sulla questione ritenendo che"è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 8 lett. a) d.l. 9 settembre 2002 n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, censurato, in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui esclude dalla legalizzazione del lavoro irregolare i cittadini extracomunitari nei cui confronti non possa essere disposta la revoca di un precedente provvedimento di espulsione, in quanto per l'esecuzione di tale atto è stato previsto l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Identica questione è stata dichiarata non fondata, sulla base del rilievo che, applicandosi la disposizione censurata alla legalizzazione dei rapporti di lavoro intrattenuti da cittadini extracomunitari in epoca antecedente l'entrata in vigore della l. 30 luglio 2002 n. 189, l'espulsione amministrativa eseguita tramite accompagnamento coattivo alla frontiera, correlata non a lievi irregolarità amministrative ma alla situazione di coloro che avessero già dimostrato la pervicace volontà di rimanere in Italia in una posizione di irregolarità, non irragionevolmente implica il divieto di sanatoria della relativa posizione di lavoro, né risultano prospettate argomentazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle già scrutinate. ( Corte costituzionale, 20 febbraio 2007, n. 44)."

    Neppure emergono dalle argomentazioni contenute nell'atto di appello profili nuovi in ordine ai quali valutare la proponibilità della questione di costituzionalità delle norme in questione e, pertanto, la relativa censura deve essere parimenti disattesa.

    L'appello in conclusione deve essere respinto.

    Sussistono le condizioni di legge per disporre la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

    P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe lo respinge e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:

    Giovanni Ruoppolo, Presidente

    Luciano Barra Caracciolo, Consigliere

    Rosanna De Nictolis, Consigliere

    Domenico Cafini, Consigliere

    Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

    fonte http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/l-immigrato-gia-espulso-non-puo-ottenere-la-regolarizzazione-del/4611

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