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Sanzionata per pratica commerciale scorretta la banca che non estingue l'ipoteca alla chiusura del mutuo
La banca che tarda ad estinguere l'ipoteca di garanzia sull'immobile in seguito all'estinzione del contratto di mutuo, può essere sanzionata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per pratica commerciale scorretta.
Lo ha deciso il Tar del Lazio nella sentenza 12283 del 19 maggio 2010, respingendo il ricorso di una nota banca italiana contro la sanzione stabilita nei suoi confronti dall'Autorità garante della concorrenza. In seguito all'approvazione del c.d. "decreto Bersani bis", risalente al 2007, che ha introdotto una serie di norme a tutela dei consumatori, è in vigore una disposizione in base alla quale l'ipoteca posta a garanzia del mutuo si estingue automaticamente in seguito all'estinzione del mutuo stesso. Si tratta quindi di un estinzione "ex lege", non essendo necessario il consenso del creditore, la banca creditrice non può quindi ostacolare il consumatore che intende liberare l'immobile dall'ipoteca. La banca sanzionata dall'AGCM aveva invece attuato comportamenti dilatori che avevano causato ritardi significativi e ingiustificati nelle procedure di estinzione dell'obbligazione. L'Autorità l'aveva dunque punita con una sanzione pari a 180.000 euro, poi impugnata dall'istituto bancario. I giudici di Roma hanno invece confermato la legittimità della misura, pur riducendone l'entità, concludendo che "la banca che non predispone un sistema operativo e di monitoraggio idoneo a consentire il tempestivo adempimento della normativa di cui al d.l. n. 7/2007 (c.d. "Bersani bis"), in base al quale l'estinzione a tutti gli effetti dell'ipoteca avviene ex lege, a seguito dell'estinzione dell'obbligazione garantita, non essendo più richiesto il consenso del creditore, è responsabile di pratica commerciale scorretta."
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