Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

Ricerca in Foro di Napoli
  • Sinistro stradale: risarcito il passeggero della moto condotta senza patente

    In caso di sinistro va risarcito il trasportato sulla moto condotta da persona non abilitata alla guida.

    Lo ha confermato la Suprema Corte secondo cui la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l’operatività della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell’assicuratore, se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, si sia limitato a non rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada, come nel caso di minore d’età munito di foglio rosa che abbia guidato un motoveicolo di cilindrata non superiore ai 125 c.c., trasportando però altra persona in violazione del codice della strada.

    Secondo i giudici, infatti, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l’assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative).

    Allorché invece esista un’abilitazione alla guida, l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni eventualmente imposte dal legislatore non si traduce in una limitazione della validità od efficacia della patente, ma integra solamente un’ ipotesi di “mera illiceità della guida” (Cass. n.12728/10; vedi anche Cass. n.19657/05, 1786/98, 2115/96, 12270/09)

    http://www.studiodiruggiero.it/sinistro-stradale-risarcito-passeggero-moto-condotta-senza-patente/

0 comments:

Leave a Reply