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  • Commette rifiuto di atti d'ufficio il giudice di pace che non riconsegna i fascicoli...

    ... in seguito alla cessazione dell'incarico Risponde di rifiuto di atti d'ufficio il giudice di pace che, dopo aver cessato l'incarico, non riconsegna i fascicoli al Tribunale. Infatti il venir meno della qualità di pubblico ufficiale non rileva ai fini dell'esistenza del reato.
    Lo ha stabilito la Suprema Corte che, con la sentenza 20558 del 31 maggio 2010 ha accolto il ricorso presentato dal Procuratore generale della Corte d'Appello di Verona, contro la decisione del Tribunale monocratico che aveva assolto, perché il fatto non costituiva reato, un giudice di pace, il quale, in seguito alla cessazione della propria attività, aveva omesso di riconsegnare alcuni dei fascicoli relativi alle cause decise, nonostante la richiesta scritta del Tribunale di Forlí. Il giudice monocratico sosteneva non potersi configurare il reato di cui all'art. 328 c.p., poichè all'epoca dei fatti, il magistrato, che era già decaduto dal proprio incarico, non poteva essere perciò perseguito per il contestato delitto di omissione di atti d'ufficio. Il giudice di legittimità, accogliendo il ricorso del Procuratore generale, ha invece affermato che, " la tutela penale apprestata dall'ordinamento, in relazione alla qualità di pubblico ufficiale (o d'incaricato di un pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica necessità), è disposta nel pubblico interesse, il quale può essere leso o posto in pericolo, non solo durante il tempo in cui il pubblico ufficiale esercita le sue mansioni, ma anche dopo, quando il soggetto Investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica, sempre che il reato dallo stesso commesso, come puntualmente verificato nella fattlspecie, si riconnetta all'ufficio gia prestato".
    http://www.telediritto.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1946:commette-rifiuto-di-atti-dufficio-il-giudice-di-pace-che-non-riconsegna-i-fascicoli&catid=92:angolo-del-professionista&Itemid=100

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