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  • Commissione Tributaria: detrazione per figli a carico

    Per la Commissione Tributaria di Lecce, in caso di separazione legale dei coniugi le detrazioni per i figli a carico spettano, in mancanza di accordo e di prova dell'effettivo carico, al genitore affidatario.
    La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha applicato nuovamente l'importante principio sancito dalla norma prevista nella Finanziaria 2007 (comma 6, articolo unico, legge n. 296/06), ribadendo quanto già sostenuto nella precedente pronuncia n. 477 del 12.11.08, sempre della II Sezione, in materia di detrazioni per i figli a carico.
    La questione al vaglio della Commissione riguardava l’impugnazione di una cartella esattoriale con cui era stato ingiunto alla ricorrente il pagamento di circa 500,00 € per la presunta illegittima detrazione fiscale totale (100%) per il figlio alla stessa affidato dal Tribunale in sede di separazione giudiziale prima e di scioglimento del matrimonio successivamente.
    Tale detrazione a parere dell'Amministrazione finanziaria poteva essere riconosciuta alla ricorrente solo nella misura del 50%, poiché la sentenza di separazione aveva solo affidato e non posto a carico di uno dei due coniugi i figli, con la conseguenza che le detrazioni fiscali spettavano ad entrambi in eguale misura.
    Al contrario, la Commissione Tributaria ha ritenuto fondato nel merito il ricorso, innanzitutto perché l’Ufficio non ha fornito alcuna prova che i figli della ricorrente, alla stessa affidati dal Tribunale, fossero rimasti anche a carico del coniuge separato. Di tale circostanza, ha aggiunto la Commissione, è dato atto, peraltro, anche nella sentenza di divorzio.
    Pertanto, ha chiarito la Commissione, il ricorso va accolto in applicazione, ratione temporis, dell'art. 12, commi 1 e 2 del TU 917/86 ai sensi del quale la detrazione "spetta in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno".
    A suffragio di quanto sostenuto, ha poi concluso la Commissione Tributaria di Lecce, "non può sottacersi la nuova formulazione del citato articolo così come modificato dalla legge 296/06, secondo il quale: in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario".
    (Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - Sezione Seconda - Presidente Dr. Mario Fiorella, Relatore Antonio Quarta, Sentenza 25 maggio 2010, n. 343)
    http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=2534

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