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  • La tutela penale del brevetto decorre dalla presentazione della domanda.

    In tema di contraffazione o alterazione di brevetti, disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 473 cod. pen., la presentazione della domanda di brevetto, con la specificazione delle singole rivendicazioni e con la descrizione dei modelli, vale ad individuare l'oggetto materiale della tutela penale. Stretta della Cassazione sulla contraffazione. Il marchio è tutelato a partire dalla presentazione della domanda, e non dalla sua effettiva registrazione.
    Lo ha stabilito la Suprema Corte che, con la sentenza 24214 del 23 Giugno 2010, ha respinto il ricorso di un cittadino cinese condannato per aver importato in Italia prodotti con marchi contraffatti. In sua difesa l'uomo sosteneva che il marchio era stato registrato solo tre mesi prima del suo arrivo in Italia e, dati i lunghi tempi di navigazione, la merce era partita in contemporanea alla registrazione del marchio, quando lui non poteva esserne a conoscenza. Ricostruzione smentita dai giudici di merito secondo i quali i comportamenti dell'imputato volti ad occultare la merce, non dichiarata alla dogana, dimostravano la sua consapevolezza dell'illecito. La seconda sezione penale ha respinto la tesi difensiva, ricordando un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale "in tema di contraffazione o alterazione di brevetti, disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 473 cod. pen., la presentazione della domanda di brevetto, con la specificazione delle singole rivendicazioni e con la descrizione dei modelli, vale ad individuare l'oggetto materiale della tutela penale. Pertanto, dal momento della presentazione della domanda conoscibile dal pubblico diventa possibile l'illecita riproduzione del modello, sicché l'anticipazione dell'efficacia del brevetto al momento della presentazione della domanda ha una sua peculiare e specifica rilevanza proprio ai fini della tutela penale del modello".
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