Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

Ricerca in Foro di Napoli
  • Nulla la proroga di trattenimento dello straniero adottata dal giudice senza contraddittorio

    E' illegittima la proroga del trattenimento dello straniero nel Centro di permanenza,

    eseguita de plano dal giudice di pace. In questi casi infatti, l'immigrato ha diritto al contraddittorio da eseguirsi con procedimento camerale, con fissazione dell'udienza e relativo diritto di difesa.
    Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che con la sentenza 13767 dell'8 giugno 2010, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino ghanese contro il decreto con il quale il Giudice di pace di Roma aveva prorogato autonomamente la sua permanenza presso il centro di identificazione ed espulsione, a seguito della sola richiesta della Questura, e senza essersi potuto perciò difendere.
    La Corte ha invece stabilito che, nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti, "si deve applicare il procedimento camerale di convalida anche in relazione alla richiesta di proroga del trattenimento. Infatti la richiesta di proroga e gli atti che la corredano devono pervenire all'Ufficio del giudice di pace nel rispetto dei termine di cui al comma 4 dell'art. 14 d.lgs. 286/1998, e cioé in tempo utile perché, usando di detto termine per la convocazione dell'originario (o sostituito) difensore e dello stesso interessato, per la tenuta dell'udienza camerale nonché per la redazione del decreto motivato, il giudice possa depositare il decreto di proroga entro le 48 ore dalla ricezione della richiesta ma prima della scadenza del termine ex lege assegnato a suo tempo con la convalida".

    fonte cassazione.net

0 comments:

Leave a Reply