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  • Per l'iscrizione nel casellario non serve una specifica motivazione

    Consiglio di Stato - Sezione VI - Decisione 15 giugno 2010 n. 3754

    Per l'iscrizione nel casellario informatico del provvedimento di esclusione dalla gara di appalto per collegamento sostanziale, non occorre una particolare motivazione che specifichi la valutazione di utilità della notizia, dato che il motivo dell'iscrizione di una esclusione da una gara è in re ipsa: segnala una circostanza di estrema rilevanza per la corretta conduzione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici.
    In tema di garanzie partecipative, riferite al procedimento di iscrizione nel casellario informatico, esse sono, in linea di principio, sempre dovute, salvo ad ammettere equipollenti quando la segnalazione da parte della stazione appaltante e la conseguente iscrizione sono un atto dovuto. Pertanto sull'avvio del procedimento di iscrizione presso l'Autorità di vigilanza deve essere informato l'interessato, anche quando la trasmissione degli atti, da parte delle stazioni appaltanti, è eseguita in adempimento a disposizioni di legge, viste le conseguenze rilevanti che derivano da tale iscrizione e l'indubbio interesse del soggetto all'esattezza delle iscrizioni. Questi sono i due interessanti principi espressi dal Consiglio di Stato con la decisione n. 3754 del 15 giugno.

    http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdconsigliostato&IdDocumento=11750945&IdFonteDocumentale=13

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