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Reato la diffusione in pubblico di programmi televisivi a pagamento
E’ reato diffondere in pubblico programmi televisivi a pagamento in assenza di un preventivo accordo con il distributore. I circoli privati non possono quindi trasmettere partite di calcio al loro interno, usando decoder comprati ad uso esclusivamente privato.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza 20142 del 27 maggio 2010.
http://www.ilcolleinforma.com/2010/05/reato-la-diffusione-in-pubblico-di-programmi-televisivi-a-pagamento/
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