Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

Ricerca in Foro di Napoli
  • Cassazione Civile: no alla provvigione per il mediatore non abituale senza iscrizione

    "Anche i procacciatori di affari, che svolgono l'attività di intermediazione per la conclusione dell'affare su incarico di una parte, devono essere iscritti nell'albo professionale di cui alla l. n. 39/1989, con la conseguenza che la mancata iscrizione esclude il diritto alla provvigione".

    La Cassazione si è così pronunciata su una vertenza che vedeva contrapposto un geometra che reclamava il rispetto dell'accordo intercorso con un imprenditore edile, sulla base del quale quest'ultimo gli avrebbe dovuto corrispondere il 5% dell'ammontare dei lavori edili che in virtù dell'opera mediatoria del primo il secondo avrebbe eseguito in un determinato complesso immobiliare.

    Il Tribunale riteneva sussistente un contratto atipico di procacciamento d'affari e condannava al pagamento a favore del geometra di un importo a titolo di provvigione. La Corte d'appello riformava integralmente la sentenza di primo grado ritenendo sussistente un contratto di mediazione, nel quale il diritto alla provvigione compete solo in presenza di iscrizione all'albo dei mediatori, non presente nel caso di specie.

    La Cassazione ha in sostanza confermato la sentenza di secondo grado. Vediamo le motivazioni.

    Innanzitutto la Cassazione ha ricordato che il Decreto Legislativo 59/2010 ha soppresso il ruolo dei mediatori, tuttavia il predetto Decreto Legislativo non ha efficacia retroattiva e in ogni caso non ha abrogato la Legge 39/1989, anzi le attività disciplinate da quest'ultima Legge sono soggette a dichiarazione di inizio attività da presentare alla Camera di Commercio competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti che verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). Il comma sei dell'articolo 73 statuisce che "Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)".

    Conclude pertanto la Cassazione che "in assenza di abrogazione dell'art. 6 della l. n. 39/1989, ma in presenza della sola soppressione del ruolo, la norma di cui all'art. 6 va letta nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa di cui al d. 19s. n. 59/2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che sono iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla Camera di Commercio secondo l'articolo 73".

    Quanto alla natura del rapporto di mediazione e di procacciamento di affari, la Cassazione dichiara di aderire all'orientamento secondo cui anche il procacciatore di affari rientra nell'ambito di applicazione delle Legge 39/1989 che disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione. In ogni caso, "indipendentemente da quale sia la natura giuridica delle figure, identico è il nucleo essenziale, costituito dall'attività di mediazione prevista".

    "Infatti il codice qualifica come mediatore anche colui che ha ricevuto l'incarico di promuovere la conclusione dell'affare da una sola delle due parti (cfr. art. 1756 c.c.) ovvero colui che ha avuto l'incarico da una delle due parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento (art. 1761, c.c.). E' stato infatti di recente affermato che in tema di rapporti tra mediazione e procacciamento di affari, costituisce elemento comune a dette figure la prestazione di un'attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione (Cass. civ., Sez. II, 24/02/2009, n. 4422). Inoltre, e soprattutto, va osservato che la legge n. 39/1989, art. 2, c. 4, stabilisce che l'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili o ad aziende".

    "Né tale obbligo di iscrizione urta contro la disciplina comunitaria. Infatti, quanto alla compatibilità della disciplina di cui alla n. 39 del 1989 con il Trattato di Roma, si osserva che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee già si è espressa al riguardo ed ha statuito che la direttiva 67/43/CEE del Consiglio, del 12 febbraio 1967, concernente la realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate relative al settore degli affari immobiliari, non impedisce allo Stato membro di riservare determinate attività rilevanti nel settore degli affari immobiliari alle persone autorizzate ad esercitare la professione di agente immobiliare (C. Giust. CE 25 giugno 1992, n. 147). Ne consegue che nella fattispecie, poiché è pacifico che l'attore non era iscritto nell'apposito albo per la disciplina della professione di mediatore, poiché la mancanza di tale iscrizione preclude il diritto alla provvigione anche a chi si sia limitato a svolgere attività di intermediazione nella qualità di procacciatore di affari, quindi su mandato di una sola parte, il motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse sul punto di quale delle due figure (mediazione tipica o atipica) ricorresse nella fattispecie".

    La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

    (Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 8 luglio 2010, n.16147: Provvigione nella mediazione)

0 comments:

Leave a Reply