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Giudice di Pace: contributo unificato per le sanzioni amministrative al vaglio della Consulta
Con ricorso in opposizione ad una sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada, l'automobilista - ricorrente sollevava preliminarmente eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 212 L. 23 dicembre 2009 n. 191 che ha introdotto il comma 6 bis nel D.P.R. 30.05.2002 n. 115, con conseguente abolizione dell’esenzione dal contributo unificato per i ricorsi al Giudice di Pace ex art. 23 della L. 689/81, ciò comportando il versamento di una somma in danaro per l’accesso alla tutela giurisdizionale.
Il Giudice di Pace di Fasano, reputando la questione non manifestamente infondata, ha rimesso gli atti al vaglio del Giudice delle Leggi per la verifica sulla legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 212 della L. 23.12.2009 n. 191 per violazione degli artt. 24, 111 e 3 della Costituzione.
Rileva il Giudice di Pace che <>.
Il medesimo Giudicante evidenzia che <
Puntualizza, inoltre, il Giudice rimettente che <>, in questo modo stigmatizzando coloro che vedono nel ricorso prefettizio un mezzo di tutela “garantito” come quello di carattere giurisdizionale.
Il Giudice a quo, sottolineando, altresì, che <>, ha ritenuto che < >.
Condivisibile è, in fine, il richiamo espresso alla normativa di cui alla L. 689/1981 (Depenalizzazione) emanata a suo tempo dal legislatore con l’intento esplicito di regolamentare un procedimento “parallelo” al procedimento penale per provvedimenti non più di rilevanza penalistica ma di natura parimenti sanzionatoria.
Non vi è dubbio, infatti, che i provvedimenti conseguenti a violazione del C.d.S. e ad altre riconducibile al procedimento di cui alla L. 689/1981, pur se denominati “sanzioni amministrative”, hanno talora conseguenze afflittive più gravose rispetto ad alcune sanzioni di carattere penale. Invero, la normativa in vigore, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie, prevede diverse ipotesi di sanzioni accessorie quali: il sequestro di beni o di documenti, la confisca, la sospensione e la revoca della patente di guida, sanzioni, queste, parimenti applicabili per fattispecie penalmente rilevanti.
Ne consegue che, se per il procedimento penale è garantita la difesa in maniera illimitata e soprattutto senza impedimenti di natura economica, il diritto alla difesa deve essere parimenti garantito anche per i procedimenti sanzionatori-afflittivi di cui alla L. 689/1981 e non gravato dal pagamento di un contributo in danaro per la tutela del cittadino contro un provvedimento che egli assume illegittimo.
(Giudice di Pace di Fasano - Avv. Maria Romanazzi, Ordinanza 4 giugno 2010: Manifestamente non infondata la questione di legittimità Costituzionale dell’art. 2 comma 212 della L. 23.12.2009 n. 191 per violazione degli art. 24, 111 e 3 della costituzione )
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=2601
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