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  • Gli effetti del raggiungimento della maggiore età del convenuto legittimato passivo nel corso del processo

    La terza sezione della Cassazione ribadisce l'orientamento fatto proprio dalle Sezioni unite nel 2005 sugli effetti derivanti in conseguenza dell'acquisto della maggiore età nel corso del giudizio da parte di minore già costituito a mezzo dei rappresentanti legali.

    La terza sezione della Cassazione ribadisce l’orientamento fatto proprio dalle Sezioni unite nel 2005 sugli effetti derivanti in conseguenza dell’acquisto della maggiore età nel corso del giudizio da parte di minore già costituito a mezzo dei rappresentanti legali.

    Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 c.p.c.), e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell'art. 328 c.p.c., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato.

    Limitatamente, peraltro, ai processi pendenti alla data del 30 aprile 1995 - rispetto ai quali non opera la possibilita' di sanatoria dell'eventuale errore incolpevole nell'individuazione del soggetto nei cui confronti il potere di impugnazione deve essere esercitato, offerta dal nuovo testo dell'art. 164 c.p.c., come sostituito dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, nella parte in cui consente la rinnovazione, con efficacia "ex nunc", della citazione (e dell'impugnazione) in relazione alle nullità riferibili ai nn. 1 e 2 dell'art. 163 c.p.c. - il dovere di indirizzare l'impugnazione nei confronti del nuovo soggetto effettivamente legittimato resta subordinato alla conoscenza o alla conoscibilità dell'evento, secondo criteri di normale diligenza, da parte del soggetto che propone l'impugnazione, essendo tale interpretazione l'unica compatibile con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Un'esigenza di tutela della parte incolpevole non si pone, in ogni caso, rispetto all'ipotesi del raggiungimento della maggiore età nel corso del processo, che non costituisce un evento imprevedibile, ma, al contrario, un accadimento inevitabile nell'"an" - essendo lo stato di incapacità per minore età "naturaliter" temporaneo - ed agevolmente riscontrabile nel "quando". In termini cfr. Cass., SS.UU., n. 15783 del 2005 e, in precedenza, tra le varie conformi, Cass. n. 8827 del 2003.
    (Cassazione civile Sentenza 13/07/2010, n. 16408)

    http://www.ipsoa.it/PrimoPiano/Diritto/gli_effetti_del_raggiungimento_della_maggiore_et_agrave_del_convenuto_legittimato_passivo_nel_corso_del_processo_id1000065_art.aspx

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