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Per la revisione della patente non basta la multa
Una sola violazione al Codice della strada non basta a giustificare la revisione della patente di guida.
Il Tar del Lazio (30636/ 2010), decidendo su un ricorso presentato addirittura 19 anni fa, ha stabilito che, non essendo una misura sanzionatoria per punire spericolati autisti, l'obbligo di rifare daccapo gli esami di abilitazione deve essere adeguatamente motivato dal prefetto o dalla motorizzazione civile.
Una semplice multa, in sintesi, non è sufficiente per considerare venute meno le attitudini psico-fisiche del conducente, a meno di circostanze molto gravi e comunque da illustrare con chiarezza nell'invito a presentarsi per sostenere nuovi esami.
Il caso riguardava un automobilista sorpreso, nel giugno del 1991, a percorrere una corsia preferenziale del centro di Roma senza averne titolo. Dopo un mese dal verbale dei vigili, la prefettura notificò al malcapitato l'invito a presentarsi per una nuova prova di idoneità alla guida, a cui il multato si oppose chiedendo la sospensiva (durata 19 anni).
I giudici amministrativi hanno riconosciuto pienamente le ragioni del professionista coinvolto – si trattava di un avvocato – estendendo però il principio di diritto anche al nuovo Codice della strada (visto che i fatti di causa ricadevano ancora sotto le regole del Dpr 393/1959).
Secondo il Tar la revisione deve essere intesa «non in termini di sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale»: una qualificazione costante, questa, condivisa dalla giurisprudenza (Cassazione civile 276/2000, Tar Torino, 1188/2009), che presuppone che la minaccia alla sicurezza del traffico debba dipendere dalla «difettosità dello stato personale, psichico, fisico o idoneativo dell'interessato, scaturito dal riscontro di fatti determinati, della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che connette il comportamento del titolare della patente di guida ai fatti stessi».
Tradotto, significa che il prefetto o il direttore della motorizzazione civile possono certamente convocare un automobilista per la revisione della patente, ma solo argomentando in modo chiaro perché si ritiene che debbano essere verificate di nuovo le attitudini alla guida. Invece, la semplice riproposizione del verbale di polizia in cui è descritta la violazione commessa, per quanto grave (e neppure era questo il caso, sottolinea il Tar) rende la convocazione per la revisione un atto arbitrario per «difetto di istruttoria». Un arbitrio che il ministero dell'Interno dovrà pagare anche con la liquidazione delle spese di giudizio a favore del ricorrente, 1.500 euro.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-08-26/revisione-patente-basta-multa-080146.shtml?uuid=AYH8ctJC
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