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Azienda in crisi non paga i versamenti. Secondo un giudice ha ragione
Nessuna sanzione è dovuta per le imposte omesse a causa della crisi economica. Il principio, rivoluzionario se sarà confermato dalla giurisprudenza, viene dalla commissione tributaria di Lecce (sentenza 352/1/10) che ha annullato le sanzioni iscritte a ruolo a carico di un'impresa in stato di crisi. In particolare i giudici di Lecce hanno applicato il principio per cui – e non risultano precedenti in questo senso in sede contenziosa – le sanzioni non scattano nel caso in cui il comportamento del contribuente sia dovuto a cause di "forza maggiore".
Nel 2004 l'impresa appellante è interessata da una profonda crisi strutturale. L'attività posta in essere dalla stessa nel settore tessile è, infatti, resa in regime di monocommitenza. L'improvvisa carenza di commesse da parte del committente, quindi, ingenera un blocco immediato di tutte le attività produttive. Le unità lavorative sono subito collocate in mobilità.
Per effetto di questa situazione, l'impresa non riesce a far fronte ai propri impegni tributari, omettendo il versamento dell'Iva e delle imposte sui redditi a debito. L'amministrazione finanziaria, rilevato l'inadempimento, provvede all'iscrizione a ruolo delle somme inevase, maggiorate di sanzioni e interessi. Contro il provvedimento dell'amministrazione, l'impresa ha fatto ricorso ai giudici tributari, richiedendo, tra l'altro, l'inapplicabilità delle sanzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del Dlgs 472/1997.
La norma richiamata, recante «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», all'articolo 6 recita: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore». Il principio, così come espresso, non ha mai trovato applicazione nell'ambito del contenzioso tributario, a dispetto di un costante riferimento della dottrina a proposito di una sua puntuale attuazione nei casi opportunamente valutati dal giudice adito.
La sentenza, quindi, rappresenta, probabilmente, il primo caso (o comunque uno dei primi casi) di utilizzazione di questa importante causa esimente.
Il collegio giudicante, infatti, ha evidenziato che la "forza maggiore" corrisponde a una anormalità nella formazione della volontà del soggetto, dovuta a una causa particolare, tale per cui deve escludersi una sua personale responsabilità. La forza maggiore, aggiunge la Commissione, è una forza "esterna" che determina la persona o la società, in modo inevitabile, a compiere un atto non voluto.
Essa ricorre ogni qualvolta vi siano fatti imprevedibili e inevitabili da parte di terzi soggetti, che hanno impedito al contribuente di rispettare le norme fiscali.
Nel caso sottoposto al giudizio della Ctp di Lecce, l'ufficio non ha mai replicato alle considerazioni, avanzate dalla società, sull'evidente stato di crisi attraversato dal settore tessile. È un fatto tangibile, poi, che la società avesse provveduto immediatamente a collocare in mobilità i suoi dipendenti e che risultasse priva di commesse concrete. Non c'è dubbio, conclude quindi il collegio, che la crisi aziendale rappresenti un evento imprevedibile e inevitabile per l'impresa, in forza del quale non si può imputare a essa l'omesso versamento delle imposte.
L'applicazione puntuale della norma fissata dal Dlgs 472/97, pertanto, impone che all'impresa stessa siano richieste esclusivamente le imposte maggiorate degli interessi, escludendo ogni sanzione iscritta sulle medesime somme.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-08-11/crisi-aziendale-giustifica-omessi-210922.shtml?uuid=AYkOg2FC
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