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  • ESAME AVVOCATI: SE MOTIVAZIONI GENERICHE È POSSIBILE SOVVERTIRE LA DECISIONE CON I PARERI PRO-VERITATE

    Il ricorso a frasi stereotipate, come “ tema insufficiente, confuso nella esposizione, con non lineari conclusioni di diritto” impedisce al candidato di comprendere appieno i profili di criticità dei propri elaborati e, per tal via, le lacune della propria preparazione e maturazione sotto il profilo culturale e professionale.

    Il Collegio ritiene invece che, in definitiva, privilegiando l’opzione della sufficienza del voto numerico, o quella del possibile impiego di formule stereotipate o pigre , in caso di giudizio di non ammissione alle prove orali di un esame di abilitazione, risulta fortemente compromesso il diritto del candidato a migliorare lo standard delle performances intellettuali.

    Detto standard costituisce, proprio all’atto della sottoposizione a prove di esame, strumento di cui il candidato medesimo si serve per rappresentare adeguatamente la misura del proprio valore e delle proprie qualità .

    TAR Puglia - Lecce, sez. I, 23 agosto 2010, n. 1861

    (Pres. Ravalli – Rel. Dibello)


    FATTO

    Il ricorrente ha partecipato alla sessione di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato , per l’anno 2007, presso la Corte di Appello di Lecce .

    Una volta appresa la mancata inclusione del suo nominativo tra quelli dei candidati ammessi a sostenere le successive prove orali, il ricorrente ha effettuato accesso agli atti ed ha così potuto sapere di avere conseguito il complessivo punteggio di 79/150, avendo riportato , nelle tre prove scritte, il voto di 27/50; 22/50;30/50.

    La sottocommissione esaminatrice ha, peraltro, accompagnato l’attribuzione dei voti sopra ricordati con la formulazione di giudizi sintetici che, secondo la tesi della difesa del ricorrente, non sanano alcuni profili di illegittimità rifluiti nelle seguenti censure avverso gli atti impugnati:

    -difetto di motivazione- violazione dell’art 3 legge 241/90;

    -difetto di motivazione sotto altro profilo- violazione criteri di valutazione nota 20.12.2007- contraddittorietà azione amministrativa;

    -erroneità e contraddittorietà dell’azione amministrativa – eccesso di potere;

    illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa – illegittima applicazione dei criteri di valutazione .

    Si sono costituiti in giudizio sia il Ministero della Giustizia, sia la Commissione di esame di Avvocato , sessione 2007, che hanno chiesto entrambi una declaratoria di irricevibilità, inammissibilità o di respingimento del ricorso.

    Dopo la concessione della tutela cautelare, accordata dalla Sezione con ordinanza n. 1324 del 2008, la controversia è passata in decisione alla udienza pubblica dell’8 aprile 2009

    DIRITTO

    Il ricorso è meritevole di accoglimento.

    La Sezione ha già sancito, in sede di concessione della tutela cautelare, la possibilità di sovvertire la valutazione complessivamente espressa dalla commissione di esame attraverso la produzione di pareri pro- veritate.

    Detti pareri vanno ricondotti, sotto il profilo squisitamente processuale, a principi di prova meritevoli di apprezzamento da parte del giudice che può senz’altro utilizzarli per far emergere l’eventuale errore valutativo in cui sia incorsa la commissione di esame.

    Il principio, valevole nei casi in cui la Commissione esaminatrice si limita alla formulazione di un giudizio esclusivamente numerico, appare dotato di una valenza sua propria anche con riguardo alle ipotesi in cui, pur in presenza della non ammissione alle prove orali sorretta da motivazione extra-numerica, - come nella specie- l’apparato linguistico impiegato per motivare si fonda sull’uso di formule eccessivamente sintetiche .

    Più in particolare, il ricorso a frasi stereotipate, come “ tema insufficiente, confuso nella esposizione, con non lineari conclusioni di diritto” impedisce al candidato di comprendere appieno i profili di criticità dei propri elaborati e, per tal via, le lacune della propria preparazione e maturazione sotto il profilo culturale e professionale.

    Per avvedersene è sufficiente considerare che la frase “ tema insufficiente “ non evoca alcun particolare profilo in ragione del quale la prova è stata ritenuta manchevole; “ confuso nella esposizione “ significa non ordinato ma certamente si tratta di un giudizio che non implica l’incompletezza della prova medesima; dal canto suo, il giudizio di “ non lineari conclusioni di diritto” evoca l’idea di soluzioni non del tutto coerenti ai dati in possesso del candidato, ma , ancora una volta, nulla dice circa il perché la prova non sia ritenuta meritevole, quantomeno di un giudizio di sufficienza.

    Non è condivisibile, sotto tale peculiare aspetto, la affermazione secondo cui “ In un concorso o in un esame di abilitazione, invece, la commissione ha solo la funzione di esprimere un giudizio, non di aiutare il candidato ad apprendere come emendarsi per il futuro” ( vedi Tar Toscana, sez II, 3 marzo 2010, )

    Il Collegio ritiene invece che, in definitiva, privilegiando l’opzione della sufficienza del voto numerico, o quella del possibile impiego di formule stereotipate o pigre , in caso di giudizio di non ammissione alle prove orali di un esame di abilitazione, risulta fortemente compromesso il diritto del candidato a migliorare lo standard delle performances intellettuali.

    Detto standard costituisce, proprio all’atto della sottoposizione a prove di esame, strumento di cui il candidato medesimo si serve per rappresentare adeguatamente la misura del proprio valore e delle proprie qualità .

    Siffatto ordine di argomentazioni appare sorretto , come già si è messo in risalto, dalla lettura dei cd pareri pro- veritate, ossia dalla formulazione di giudizi espressi da soggetti in possesso di specifica competenza professionale in ognuna delle materie oggetto di prova di esame .

    La produzione di detti pareri, che gli estensori redigono assumendosi la responsabilità derivante da eventuali dichiarazioni mendaci , in un campo in cui si registra il primato della discrezionalità tecnica della P.a., offre al G.a. un metro alternativo di giudizio e, al tempo stesso, la misura della legittimità dell’operato della P.a., il quale deve risultare esente da censure di illogicità o di irrazionalità.

    La messa a disposizione dei pareri in questione, da parte del ricorrente, permette di esaltare la categoria dell’opinabilità del risultato e della soggettività degli esiti valutativi compiuti dalla commissione di esame , che pure rappresenta la sfera entro la quale la discrezionalità tecnica può essere , per così dire, sindacata con successo dal giudice, in quanto espressione di giudizi che sono il portato di scienze discutibili.La discrezionalità tecnica può essere appunto sottoposta a sindacato del giudice nella parte in cui essa rifluisce nell’apparato motivazionale.

    Il ricorrente coglie dunque nel segno quando affronta la questione della violazione dell’art. 3 della legge 241/90.

    La norma richiamata estende l’obbligo della motivazione anche ai provvedimenti concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi, senza che si possa immaginare una specifica area di esenzione tale da comprendere appunto le procedure di conseguimento della abilitazione all’esercizio di una professione .

    Le ragioni di speditezza nelle operazioni di correzione da parte delle commissioni di esame, pur meritevoli di considerazione in una prospettiva di buon funzionamento della P.a., non permettono di derubricare l’esigenza di una motivazione adeguata , specie al cospetto di un atto destinato a incidere negativamente nella sfera del destinatario, a mera facoltà per la P.a. che procede .

    Non è senza significato, in questa prospettiva, la recente riproposizione della questione di incostituzionalità delle norme che disciplinano la materia della ammissione alle prove orali dell’ esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, per come sollevata dal TAR Lombardia, Milano.

    La questione è stata posta nei seguenti termini:” E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale degli artt. 23, quinto comma, del R. D. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal D. L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, 24, primo comma, del R. D. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal D. L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione; 17-bis, secondo comma, del R. D. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal D. L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, nella parte in cui, essi, secondo l’interpretazione giurisprudenziale, costituente diritto vivente, consentono che i giudizi di non ammissione dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione alla professione forense possano essere motivati con l’attribuzione di un mero punteggio numerico. In particolare, è dubbio che la suddetta disciplina sia compatibile con gli artt. 97, 3, 4, 41 e 24 della Carta Costituzionale, nonché con l’art. 253 del Trattato Costitutivo della CE (ndr: dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona v. versione consolidata del Trattato sul funzionamento delle UE art 296) il quale, costituendo "patrimonio costituzionale comune dei paesi europei", assurge al rango di norma costituzionale interposta ai sensi dell’art. 117 Cost.( T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 06 aprile 2010 , n. 63)

    Il Tribunale meneghino chiede al Giudice delle Leggi di sottoporre a scrutinio la norma in argomento sotto il profilo della ritenuta sua contrarietà, in particolare, all’art 97 della Cost, cioè alla norma che , consacrando il principio di buon andamento della P. a., sembra esigere , nella specifica materia, il necessario ricorso ad un uniforme modello di comportamento da parte delle commissioni di esame operanti in tutto il territorio nazionale.

    Si tratta della ennesima dimostrazione di come la normativa da applicare si presti a rilievi critici di non poco momento e richieda una parola chiara ed inequivoca da parte dei giudici della consulta, indipendentemente dal formarsi di un diritto vivente , più o meno conforme ai principi di rilievo costituzionale precedentemente evocati.

    Le considerazioni sopra riportate, sebbene calibrate con riguardo ad un ricorso in cui le doglianze mirano a dimostrare la tesi della inadeguatezza della motivazione utilizzata dalla commissione di esame sono sufficienti per accogliere il ricorso.

    Ne consegue l’annullamento degli atti impugnati , nella parte in cui essi recepiscono il giudizio di non ammissione alle prove orali del ricorrente per mezzo di una motivazione inadeguata e contraria alla legge.

    Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.



    P.Q.M.



    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati come da motivazione.

    Condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 1.500,00 , oltre IVA e CPA come per legge.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 08/04/2009

    Depositata in segreteria il 23/08/2010

    http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2146%3Aesame-avvocati-se-motivazioni-generiche-e-possibile-sovvertire-la-con-i-pareri-pro-veritate-tar-puglia-lecce-23-agosto-2010-n-1861&catid=39%3Aamministrativo&Itemid=79&lang=it

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