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  • Garante Privacy: legittimo limitare i diritti privacy in caso di giudizio di licenziamento

    Interessante caso approdato all'attenzione del Garante Privacy che ha dichiarato infondato il ricorso presentato da un lavoratore che, "dopo essere stato licenziato con l'accusa di aver gestito, nella sua qualità di responsabile vendite, in modo non corretto i rapporti con un cliente, ha chiesto alla società la conferma dell'esistenza e la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati che lo riguardano "acquisiti nell'ambito delle indagini che hanno portato" al predetto licenziamento e, in particolare, di quelli relativi a "tutte le e-mail e gli sms (…) in cui" lo stesso "sia mittente e/o figuri tra i destinatari"".

    Il Garante Privacy ha ricordato che ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, i diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria.

    Nel caso di specie, il Garante ha rilevato che "la società resistente – che risulta aver raccolto e conservato i dati per far valere e difendere il diritto di verificare l'adempimento degli specifici obblighi posti a carico del lavoratore subordinato (cfr. artt. 2104 cod. civ. e ss.) alla luce di irregolarità che si erano verificate nei rapporti con un cliente gestito dal ricorrente medesimo – ha fornito, nel caso di specie, elementi sufficienti a supporto della propria richiesta di differimento, rappresentando l'esistenza di una situazione contenziosa fra le parti e rappresentando che i dati oggetto dell'istanza (tra i quali non compaiono dati di natura sensibile) sono strettamente pertinenti all'attività lavorativa del ricorrente e alle ragioni che hanno condotto al suo licenziamento".

    In conclusione, secondo il Garante risulta allo stato legittimo il differimento dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice ai sensi del citato art. 8, comma 2, lett. e), del medesimo Codice, al fine di non pregiudicare, in via del tutto temporanea, l'attività delle parti in giudizio e ritenuto quindi di dover dichiarare infondato il ricorso.

    (Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 16 giugno 2010, n.1735002)

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