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  • Garante Privacy: vietata la diffusione di dati sensibili negli articoli pubblicati sul web

    Il Garante Privacy ha ricordato che la tutela della sfera privata e della dignità della persona, prevista dal Codice, non viene meno con la morte della persona e che i diritti di coloro che sono deceduti possono essere fatti valere da chiunque abbia un interesse proprio o agisca per la tutela dell'interessato, ovvero per ragioni familiari meritevoli di protezione.


    Nel caso di specie la titolare di un sito internet aveva pubblicato una propria intervista effettuata ad una ex componente di Scientology nella quale la medesima racconta la propria ventennale esperienza, riportando altresì casi di decesso di alcuni seguaci di Scientology.


    Il Garante ha rilevato che "sebbene dagli ultimi riscontri effettuati a seguito della richiesta di informazioni rivolta alla responsabile del sito Internet "www.allarmescientology.it" emerga che nell'articolo in esame non risulti più riportato per esteso il nome di battesimo dei menzionati soggetti, ma solo l'iniziale dello stesso accanto al cognome, tale accorgimento, in considerazione dei rilievi sopra formulati, non appare sufficiente a garantire il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali; inoltre la diffusione delle generalità dei soggetti interessati, (seppur con la predetta, successiva, indicazione dell'iniziale del nome di battesimo), sebbene riferita a notizie di rilevante interesse pubblico, risulta contrastante con i principi in materia di trattamento dei dati a fini giornalistici e altre manifestazioni del pensiero, tenuto conto, in particolare, sia del generale principio della non eccedenza del dato oggetto del trattamento rispetto alle finalità per le quali lo stesso è raccolto e trattato (art. 11, lett d) del Codice), sia del principio dell'"essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" richiamato nell'art. 137 comma 3 del Codice, nonché negli artt. 5, 6, e 8, comma 1, del menzionato codice di deontologia".


    Il Garante ha pertanto concluso che "la diffusione nell'articolo in esame dei dati personali delle persone decedute con le predette modalità, sebbene riferita ad episodi che potevano essere oggetto, in termini più generali, di una legittima attività di cronaca, ha determinato e determina una violazione della sfera di riservatezza, del decoro e della dignità delle stesse".


    (Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 1 luglio 2010, n.1738303)

    http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=2658

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