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Giudice di Pace di Salerno: danno da vacanza rovinata
In materia di risarcimento del danno da vacanza rovinata, sulla scorta della disciplina stabilita negli articoli da 82 a 100 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo) e in particolare nell'art. 93 (mancato o inesatto adempimento), il Giudice di Pace ha rilevato che:
"a) che grava sull'organizzatore l'onere della prova della non imputabilità a sé dell'impossibilità della prestazione;
b) che è all'organizzatore del viaggio che il cliente può e deve "comunque" rivolgersi per il risarcimento, anche nel caso in cui il danno sia stato in tutto o in parte patito ad opera del prestatore di servizi di cui l'organizzatore stesso si è avvalso;
c) che l'organizzatore può solo rivalersi nei confronti del prestatore di cui si è avvalso, per i danni che è stato costretto a risarcire al cliente e che si presume siano riferibili al "prestatore esterno" o terzo".
Si legge in altro punto delle motivazioni: l'organizzatore non deve garantire il buon esito della vacanza, ma - piuttosto - non deve tenere comportamenti o incorrere in omissioni che privino il servizio turistico della sua funzione essenziale, che è pur sempre quella di creare condizioni favorevoli alla realizzazione della dimensione propria di una "vacanza".
Ancora: "E' evidente che la cattiva riuscita della vacanza non può dipendere - per dar luogo a risarcimento per quel titolo - da elementi soggettivi e personali del cliente, quali il suo stato d'animo, o di salute, o i cattivi rapporti con i compagni di viaggio e simili. Occorre, invece, che vi sia un diretto (anche se non necessariamente esclusivo) nesso causale tra una o più "mancanze" da parte dell'organizzatore del viaggio e il risultato negativo di esso".
Nel caso di specie, "non vi è dubbio che il ritardo nel viaggio, il forzato pernottamento a Madrid, la disponibilità di una camera più piccola rispetto al numero di persone, e la riduzione di un giorno della complessiva vacanza, sia addebitabile all'organizzatore il quale ha omesso, come è suo dovere professionale e giuridico, di adottare le opportune iniziative, ed abbia comportato gravi disagi superando il limite della normale tollerabilità, e tali da compromettere la stessa buona riuscita del viaggio. In realtà, una volta "rovinata", molto difficilmente una vacanza recupera il suo valore sul finire, né va scordato che Alfa non tenne conto dell'accaduto nemmeno in via "compensativa" o riparatoria, al termine del viaggio. L'offerta di uno sconto o di un "buono" a valere per un altro viaggio avrebbe con ogni probabilità contribuito a rasserenare gli animi e ad evitare il presente contenzioso".
(Giudice di Pace di Salerno - Avv. Luigi Vingiani, Sentenza 10 maggio 2010)
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=2669
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