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  • CONTRIBUTO UNIFICATO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE: CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

    Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile
    Circolare n. 4275 del 28 settembre 2010
    Giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative - Procedimento di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689
    Alcuni uffici giudiziari, in particolare Uffici del Giudice di Pace, hanno chiesto chiarimenti in merito alla modifica normativa di cui al numero 2) della lettera b) del comma 212 dell’art. 2, legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che ha introdotto il comma 6-bis dell’articolo 10 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nella parte in cui prevede che gli atti del processo di opposizione alle sanzioni amministrative siano soggetti “soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l’importo fissato dall’articolo 30” del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
    A seguito di tale riforma, pertanto, i processi in oggetto, antecedentemente esenti “da ogni tassa e imposta”, sono soggetti al pagamento del contributo unificato e dell’importo forfettario dovuto per le modifiche a richiesta d’ufficio mentre continuano ad essere esenti dal pagamento delle altre spese di natura tributaria quali diritti di copia ed imposta di registro.
    Per quanto attiene i processi di competenza del giudice di pace, anche nella materia in oggetto, rimane vigente la specifica previsione normativa di parziale esenzione della spesa, disciplinata dall’articolo 46, della legge 21 novembre 1991, n. 374, pertanto, le cause di competenza del giudice di pace, il cui valore non eccede la somma di euro 1.033, sono soggette al pagamento del solo contributo unificato, in armonia con quanto previsto per le cause di diverso oggetto.
    Si ritiene opportuno precisare, rispondendo sul punto ad alcuni quesiti, che la procedura disciplinata dall’articolo 23 della legge 689/81 ed il relativo regime fiscale, è specifica e non può pertanto trovare applicazione in tipologie analoghe di opposizioni a provvedimenti sanzionatori dell’amministrazione pubblica.
    Si precisa altresì, richiamando sul punto la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, del 30 ottobre 2009, n. 266, che il regime fiscale delle opposizioni, di cui all’articolo 23 della legge 689/81, non trova applicazione nel giudizio di opposizione promosso ai sensi dell’articolo 615 c.p.c.
    Si pregano i sigg. Presidenti delle Corti di Appello di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto.

    http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2364%3Acontributo-unificato-nel-giudizio-di-opposizione-alle-sanzioni-amministrative-chiarimenti-del-ministero-della-giustizia&catid=55%3Aprocesso-civile&Itemid=88&lang=it

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