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  • Garante Privacy: trattamento di dati giudiziari del dipendente in una causa di licenziamento

    Il Garante privacy ha ribadito che, a norma dell'articolo 160 del Codice privacy, spetta al Giudice adito, la valutazione della liceità dell'avvenuta produzione nel giudizio in corso fra le parti avanti al Tribunale civile dei dati personali giudiziari attinenti al segnalante.

    Ricordiamo che l'articolo 160 stabilisce che: "La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale".

    Nel caso di specie, il segnalante ha segnalato al Garante che "nell'ambito di una causa di lavoro da lui promossa, i convenuti, anche nella qualità di difensori di se medesimi, hanno effettuato un trattamento di dati giudiziari che lo riguardano descrivendo dettagliatamente, nella memoria di costituzione e difesa con domanda riconvenzionale, allegata alla segnalazione, una vicenda giudiziaria penale che lo ha coinvolto quale dipendente del Comune, e depositando agli atti di causa copia integrale della sentenza penale di condanna emessa nei suoi confronti".

    (Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 23 settembre 2010, n. 1756065)

    http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=2733

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