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  • La Cassazione: “Sulla pelletteria sì al marchio made in Italy anche se la fabbricazione è avvenuta all’estero”

    Gli imprenditori non hanno alcun obbligo di indicare il Paese straniero nel quale viene prodotta la loro merce e non commettono reato se ci fanno stampigliare sopra che il materiale è italiano. Lo ha stabilito la Cassazione annullando la condanna a due mesi di reclusione emessa nei confronti di un imprenditore fermato nel porto di Genova con un carico di portafogli confezionati in Cina con impressa la dicitura ‘Vera Pelle Italy’ e, in un angolo, un piccolo bollino adesivo con la scritta ‘Made in P.R.C.’.

    Le indagini avevano accertato che la pelle era realmente italiana e inviata in Cina per essere confezionata ma, lo stesso, la Corte di Appello di Genova confermò la condanna rilevando che “la scritta impressa sulla pelle poteva ingannare l’acquirente sul luogo di produzione del portafogli, e non era sufficiente l’apposizione di un bollino indicante che il luogo di fabbricazione era in Cina perché era costituito da un mero adesivo mentre l’indicazione avrebbe dovuto essere stampigliata a fuoco”.

    In proposito la Cassazione osserva che, in base alle norme vigenti “non esiste alcun obbligo per l’imprenditore di indicare il luogo di fabbricazione del prodotto”. “Qualora un siffatto obbligo – spiegano i supremi giudici – fosse posto unilateralmente soltanto dal legislatore nazionale e non anche dagli altri Paesi della Comunità europea, potrebbe prospettarsi un pericolo di non conformità con i principi della libera circolazione dei beni e servizi”.

    Con l’effetto di “scoraggiare i rapporti tra imprese situate in Stati membri diversi, potendo indurre l’impresa che deve far realizzare da altri i propri prodotti apponendovi il suo marchio, a rivolgersi all’industria nazionale invece che ad imprese situate in altri Stati membri. Per questo la giustizia Ue si è espressa con disfavore in ordine alla marcatura di origine dei prodotti”.

    Attualmente – prosegue la Cassazione – esiste un “obbligo di indicazione dell’origine estera del prodotto solo nell’ipotesi di uso del marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana. Ma anche in questo caso non è indispensabile l’indicazione del Paese di fabbricazione, essendo sufficienti altre informazioni sulla effettiva origine estera del prodotto”.

    http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/cassazione-pelletteria-made-italy-estreo-611089/

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