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  • L'Avvocato risponde dei danni anche se il suo errore è rimediabile in appello

    (Cassazione civile, Sezione 3, n. 15718 del 2/7/2010)
    … il fatto che l'errore dell'avvocato possa essere rimediato mediante la proposizione dell'appello contro la sentenza sfavorevole non è sufficiente di per sé ad escludere che la parte abbia risentito e continui a risentire danno dalla lamentata negligenza.
    L'appello protrae la durata e le spese del processo; presenta le incertezze e l'aleatorietà insite in ogni controversia, sicché il poter disporre di un solo grado di giudizio per far valere compiutamente le proprie difese costituisce comunque un pregiudizio per la parte …

    Questo è il principio giuridico, per molti versi estremamente innovativo, pronunciato dalla terza sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 15718 del 2 luglio 2010, in cui i Giudici di Piazza Cavour sono stati chiamati a decidere un caso di responsabilità professionale di due avvocati i quali, pur avendo commesso un grossolano errore nel primo grado di un processo civile, avrebbero potuto rimediarvi – quanto meno parzialmente – proponendo appello avverso la sentenza, a sua volta in parte erronea.

    Aldilà di tutte le altre considerazioni a proposito della responsabilità professionale per le quali la sentenza in commento costituisce interessantissimo spunto, il principio che ha portata veramente innovativa è tutto concentrato nell’espressione: il poter disporre di un solo grado di giudizio per far valere compiutamente le proprie difese costituisce comunque un pregiudizio per la parte. La Corte non approfondisce oltre il concetto.
    Tuttavia, appare evidente che, con questa sentenza, si apre la strada alla tutela risarcitoria del diritto di difesa quale diritto della persona, riconosciuto e dichiarato inviolabile dall’art. 24 della Costituzione.

    Prima ancora di valutare se la negligenza dell’avvocato abbia inciso negativamente sull’esito della lite e, dunque, sulla utilitas che il cliente si auspicava di realizzare attraverso il processo, l’errore professionale – nella misura in cui abbia paralizzato o limitato le difese del cliente – è destinato a ledere un autonomo diritto, il diritto di difesa appunto, che deve trovare concreta attuazione tutte le volte in cui l’individuo si trovi coinvolto in un processo, la cui protezione – inoltre – è affidata dal cliente all’avvocato per effetto del mandato ad litem conferito al professionista.

    Si profila all’orizzonte una nuova prospettiva di tutela del cliente danneggiato, destinata ad accrescere il rischio professionale insito nell’esercizio dell’attività forense.

    Cassazione civile, Sezione 3, Sentenza n. 15718 del 2/7/2010
    Testo della sentenza

    Svolgimento del processo

    A seguito di uno scontro automobilistico verificatosi in (…) Z.W. - trasportata su di uno degli automezzi coinvolti - ha affidato agli avvocati D.P.A. e P.G. la causa di risarcimento dei danni da promuovere contro proprietari, conducenti ed assicuratori dei due veicoli coinvolti.

    ì La causa - promossa davanti al Tribunale di Milano - si e' conclusa con sentenza di rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva di tutti i convenuti, dovendosi ritenere legittimato il Bureau Gestionnaire dello Stato in cui si e' verificato il sinistro, come prescritto per gli incidenti verificatisi all'estero dalla legislazione in tema di Carta verde.

    Passata in giudicato la sentenza, la danneggiata ha proposto domanda di risarcimento dei danni contro 1 suddetti difensori, imputando loro di non avere evocato in giudizio il soggetto legittimato e di avere provocato la prescrizione del suo diritto nei confronti del Bureau Gestionnaire, non avendo ad esso rivolto alcuna domanda per l'intero corso del giudizio, neppure dopo che era stata sollevata la relativa eccezione.

    I convenuti si sono costituiti, contestando solo l'entità dei danni lamentati dall'attrice e chiamando in causa la compagnia assicuratrice s.a. Z., per esserne garantiti.

    Con sentenza n. 6792/2002 il Tribunale di Milano ha accolto la domanda attrice.

    Proposto appello dai soccombenti, con sentenza n. 2995/2005, depositata il 30 dicembre 2005, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto i convenuti con la motivazione che la sentenza emessa nella causa relativa al sinistro stradale aveva erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di R.R., proprietario dell'auto sulla quale l'attrice era trasportata, e della sua assicuratrice, s.p.a. La Fondiaria, cittadini italiani, soggetti al diritto italiano e quindi legittimati a rispondere dell'incidente, a prescindere dalla necessità di convenire in giudizio il Bureau Gestionnaire; che pertanto la danneggiata avrebbe dovuto impugnare la sentenza di rigetto delle sue domande, anziché agire in risarcimento dei danni contro i suoi difensori.

    La Z. propone due motivi di ricorso per cassazione.

    Resistono il D.P. e il P. con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale.

    La Z. non ha depositato difese.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (articolo 335 c.p.c.).

    2.- Con il primo motivo, deducendo violazione di legge ed omessa insufficiente o contraddittoria motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia omesso di considerare che la mancata citazione del Bureau Gestionnaire nel giudizio di primo grado le ha comunque arrecato un danno poiché, se i suoi difensori avessero ritualmente notificato la citazione introduttiva, la vertenza sarebbe stata agevolmente risolta in suo favore, senza dilazione e senza eccezioni di sorta, fin dal giudizio di primo grado.

    L'eventuale appello contro la sentenza non avrebbe comunque potuto sanare del tutto l'errore, essendo rimasta preclusa alla danneggiata la possibilità di agire in risarcimento contro i responsabili (…) dell'incidente.

    3.- Con il secondo motivo lamentano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per aver la Corte di appello escluso la responsabilità degli avvocati senza avere previamente accertato chi fosse incaricato della sua difesa, nelle more per la proposizione dell'appello, quindi chi avrebbe dovuto consigliarle la linea difensiva da seguire.

    La Corte ha omesso di rilevare, in particolare, che gli stessi avvocati da essa citati in responsabilità hanno conservato la sua difesa fino al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, senza mai segnalarle la possibilità e l'opportunità di impugnare la sentenza; che essi stessi hanno più volte ammesso anche per iscritto la loro responsabilità, consigliandole di agire nei loro confronti, essendo essi coperti da assicurazione contro la responsabilità professionale, e che le hanno restituito l'intero incartamento processuale solo dopo la scadenza del termine ultimo per proporre appello.

    4.- I due motivi - che possono essere congiuntamente esaminati, perché connessi - sono fondati.

    Correttamente rileva la ricorrente che il fatto che l'errore dell'avvocato possa essere rimediato mediante la proposizione dell'appello contro la sentenza sfavorevole non e' sufficiente di per sé ad escludere che la parte abbia risentito e continui a risentire danno dalla lamentata negligenza.
    L'appello protrae la durata e le spese del processo; presenta le incertezze e l'aleatorietà insite in ogni controversia, sicché il poter disporre di un solo grado di giudizio per far valere compiutamente le proprie difese costituisce comunque un pregiudizio per la parte.

    Né si può sapere a posteriori se l'impugnazione avrebbe consentito alla parte di rimediare per intero ai danni derivanti dalle inadempienze del legale nel giudizio di primo grado.

    Nella specie, per di più, la danneggiata ha perduto ogni possibilità di far valere i suoi diritti nei confronti di proprietario e conducente dell'automobile austriaca e del loro assicuratore.

    La Corte di appello avrebbe dovuto specificamente motivare su questi aspetti, per poter affermare che la proposizione dell'appello ha del tutto escluso l'esistenza del danno, anziché incidere se del caso solo sulla sua entità.

    Ma soprattutto, correttamente rileva la ricorrente che la sentenza impugnata ha del tutto trascurato di valutare se la mancata proposizione dell'appello fosse imputabile a sua colpa, o non piuttosto alla responsabilita' degli stessi legali convenuti in risarcimento dei danni.

    E' dubbio, e largamente improbabile, che la parte di un giudizio sia in grado di valutare la correttezza delle ragioni giuridiche addotte da una sentenza di rigetto della sua domanda, la proponibilità o meno di determinati motivi di impugnazione, le probabilità di successo dell'appello, e così via.

    Soprattutto in materia processuale ed in tema di legittimazione passiva la valutazione della correttezza o meno di una sentenza richiede competenze squisitamente tecniche, che solo il difensore possiede e che solo al difensore spetta di illustrare al cliente, consigliando le opportune iniziative.

    Il rigetto della domanda proposta dalla ricorrente avrebbe dovuto essere quindi motivati con specifico riferimento ai comportamenti imputabili a colpa della stessa (per esempio quello di avere rifiutato di proporre impugnazione con piena cognizione di causa e nonostante pressanti insistenze dei difensori in tal senso); o a quelli idonei a dimostrare la mancanza di colpa dei legali (quali il fatto di avere tempestivamente rilevato e segnalato al cliente l'errore del Tribunale, suggerendo di proporre appello; di essere stati sostituiti da altri prima della scadenza del termine per l'impugnazione; ecc.).

    Nulla di tutto ciò la sentenza impugnata ha accertato, venendo così ad imputare oggettivamente alla danneggiata la responsabilità di non avere adottato una determinata linea di difesa, senza alcuna motivazione in ordine ad una qualunque colpa o negligenza della stessa, laddove la fattispecie era tale per cui - anche in base alle nozioni di comune esperienza - la mancata proposizione dell'appello veniva a configurare se mai un aggravamento della responsabilità dei difensori convenuti, anziché ragione idonea a giustificarne l'assoluzione.

    In sintesi, la motivazione della sentenza impugnata appare inidonea a giustificare il rigetto delle domande della ricorrente.

    5.- L'unico motivo del ricorso incidentale, con cui i ricorrenti lamentano di essere stati condannati a rimborsare le spese processuali alla Z.A., risulta assorbito, in quanto la cassazione della sentenza impugnata nel capo relativo alla responsabilità travolge le conseguenti pronunce sulle spese processuali.

    Le relative domande dovranno essere nuovamente valutate con la definitiva soluzione della vertenza.

    6.- In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e la decida con congrua e logica motivazione. 7.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

    P.Q.M.

    LA CORTE DI CASSAZIONE

    riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.

    Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

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