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  • Se l'immobile è «regalato» il giudice non può intervenire

    Se nella procedura esecutiva esattoriale il prezzo di vendita dell'immobile appare basso, il giudice non può bloccare la vendita in quanto non è sua competenza valutare se, e in che misura, il valore di aggiudicazione sia inferiore a quello ritenuto giusto.
    A precisarlo è stata la settima sezione civile del tribunale di Genova con l'ordinanza depositata il 13 ottobre 2010.
    Nell'ambito di una procedura esecutiva esattoriale promossa dal concessionario della riscossione, che aveva sottoposto a esecuzione forzata la metà della proprietà di un immobile, il prezzo veniva determinato, in base all'articolo 79 del Dpr 602/73 (triplo del valore catastale), nella misura di 37.248 euro e al secondo incanto veniva aggiudicato all'unico offerente per 27.732 euro.
    Facendo riferimento ai valori desumibili dalla banca dati dell'agenzia del Territorio, e pur considerando che si era proceduto alla vendita di una quota di proprietà indivisa, il giudice dell'esecuzione riteneva che un'efficiente procedura forzata avrebbe potuto far conseguire un ricavo almeno pari a 44mila euro. Di conseguenza, valutando il prezzo offerto notevolmente inferiore a quello giusto, in base all'articolo 586 del Codice di procedura civile, lo stesso giudice dichiarava che non andava emesso il decreto di trasferimento dell'immobile, rimettendo gli atti a Equitalia per procedere a un nuovo tentativo di vendita.
    Contro questa decisione Equitalia proponeva reclamo al collegio contestando la possibilità, per il giudice dell'esecuzione, nell'ambito delle procedure esattoriali, di non emettere il decreto di aggiudicazione, qualora avesse ritenuto il prezzo notevolmente inferiore a quello giusto.
    Il collegio ha accolto il reclamo. In particolare, partendo da una ricostruzione sistematica delle norme dettate per le due procedure esecutive (esattoriale e ordinaria), i giudici hanno evidenziato come nell'esecuzione esattoriale l'intervento del giudice sia circoscritto, oltre alla pubblicità della vendita, alla sola fase successiva della cessione, circa il versamento dell'importo e fino alla distribuzione della somma ricavata. Ammettere la possibilità di intervento del giudice ordinario, anche nella valutazione del "giusto prezzo" della procedura esattoriale, significherebbe, secondo il tribunale, snaturare del tutto questa procedura.

    Al contrario, nell'ambito dell'esecuzione ordinaria, è stata espressamente prevista dal legislatore la facoltà di sospendere in maniera discrezionale la vendita se si ritiene il prezzo non giusto. Il giudice può esercitare questa facoltà secondo un parametro che è stato indicato in maniera generica, allo scopo di consentirne l'adattabilità alla varietà delle ipotesi possibili.
    Per le esecuzioni esattoriali, invece, il valore è determinato secondo un rigido criterio dal legislatore (triplo del valore catastale) con la conseguenza che il giudice ordinario non può effettuare, in proposito, alcuna valutazione discrezionale.

    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-10-19/immobile-regalato-giudice-intervenire-064036.shtml?uuid=AYkUTebC

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