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  • Sentenze fiscali senza sospensiva

    Nel processo tributario non è ammessa la sospensiva cautelare della sentenza di secondo grado richiesta con il ricorso in Cassazione. Il mancato deposito - insieme al ricorso - della copia degli atti, nonostante siano già esistenti nel fascicolo di parte, rende inammissibile l'impugnazione.
    A fornire queste importanti precisazioni è la sentenza 21121 depositata il 13 ottobre dalla Cassazione.

    Un contribuente proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Ctr relativa ad alcuni avvisi di liquidazione Ici. Nel ricorso, il contribuente richiedeva, tra l'altro, la «provvisoria sospensione dell'esecutività della sentenza opposta». La Cassazione ha ritenuto di non poter accogliere tale richiesta, posto che, secondo l'orientamento della stessa Corte, nel processo tributario è esclusa ogni possibilità di tutela cautelare nei confronti dell'efficacia esecutiva della pronuncia di secondo grado, secondo quanto stabilito negli articoli 49 e 68 del decreto legislativo 546/92.

    Per la Cassazione non si verifica, in questi casi, una lesione del diritto di difesa, in quanto la garanzia costituzionale della tutela cautelare deve ritenersi doverosa, solo fino al momento della pronuncia di merito. Infatti se questa è di accoglimento, essa rende superflua l'adozione di ulteriori misure cautelari, se, invece, respinge la domanda del contribuente, essa nega la sussistenza del diritto e il presupposto stesso dell'inibitoria.
    Tuttavia appare utile segnalare la recente presa di posizione, in materia, della Corte costituzionale (nr. 217 del 2010), verosimilmente non considerata dalla sentenza in commento, la quale, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma che sembrava vietare questa sospensione (articolo 49 del decreto 546/92), ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata della medesima disposizione. Secondo tale interpretazione non sembra preclusa, infatti, la possibilità di sospendere gli effetti della sentenza.

    È auspicabile quindi una rivisitazione dell'orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità al fine di garantire una effettività di difesa anche sul piano cautelare.
    Da sottolineare peraltro che, ove non venisse confermata l'interpretazione della Corte costituzionale, la norma sulla sospensione nel processo tributario sarebbe nuovamente a rischio di incostituzionalità, essendo stata esclusa proprio in virtù di tale orientamento costituzionalmente orientato, che pare, ora, essere disatteso dalla Cassazione
    La sentenza ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancato deposito della copia degli atti già esistenti nel fascicolo di parte, inserito nel fascicolo di ufficio. Anche su questo punto così delicato, che riguarda la quasi totalità dei ricorsi in Cassazione, è auspicabile un cambio di rotta alla luce delle norme che disciplinano il processo tributario.

    È peraltro singolare che nella sentenza i giudici, in occasione della questione della sospensione, hanno ritenuto prevalente la norma speciale prevista nel processo tributario rispetto a quello generale del Codice di procedura civile (che consente la sospensione dell'esecutività della sentenza), mentre per la vicenda del deposito degli atti hanno ritenuto prevalente la norma del Codice di procedura civile (articolo 369 comma 2, n.4) rispetto alle disposizioni del processo tributario in base alle quali gli atti di parte restano allegati al fascicolo di ufficio, con l'obbligo della segreteria della Ctr di trasmetterli in Cassazione. Si ricorda infatti che:
    - l'articolo 25 del decreto 546/92 dispone che i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono a esse restituiti al termine del processo (ossia quando la sentenza passa in giudicato). Gli atti esibiti dalle parti vengono quindi acquisiti automaticamente al fascicolo, trasmesso dalla Ctr in Cassazione;
    - l'articolo 62 del decreto 546/92, dispone che al ricorso per Cassazione si applicano le norme del Codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del processo tributario.
    Orbene, la Cassazione richiede al ricorrente una copia degli atti, mentre la norma prevede la trasmissione degli originali a cura della segreteria nonostante sia evidente che non corrisponde a nessuna esigenza processuale far pervenire allo stesso giudice due volte gli stessi atti.

    Il principio
    Corte di cassazione, sentenza 21121/2010
    È inoltre da aggiungere che nella specie manca la chiara indicazione, ai sensi dell'articolo 366 n. 6, codice procedura civile, dei documenti sui quali il motivo è fondato (innanzitutto gli avvisi opposti) nonché della sede processuale in cui detti documenti risultano prodotti, e manca, soprattutto, il deposito, unitamente al ricorso, di detti documenti ai sensi dell'articolo 369, secondo comma, n. 4, codice procedura civile, onere che non può ritenersi soddisfatto con la mera richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio dei gradi di merito, né, eventualmente, col deposito di tale fascicolo e/o del fascicolo di parte (...) se esso non interviene nei tempi e nei modi di cui al citato articolo 369, codice procedura civile, e se nel ricorso non si specifica che il fascicolo è stato prodotto, indicando la sede in cui il documento è rinvenibile (...) il suddetto onere di deposito si applica anche nel processo tributario, non ostandovi l'articolo 25, comma 2, del Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546

    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-10-14/sentenze-fiscali-senza-sospensiva-080603.shtml?uuid=AYlQBqZC

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