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  • Assicurazioni senza arretrati

    La risoluzione di diritto del contratto di assicurazione non sempre obbliga il contraente a versare il premio per l'intero anno. Quando il pagamento è stato infatti suddiviso in rate il periodo che deve essere preso in considerazione ai fini del versamento è solo quello della singola rata. Con queste conclusioni la Cassazione (sentenza 23264/10) ha accolto il ricorso di un cliente nei confronti di un'assicurazione.
    La compagnia aveva ottenuto dal giudice di pace un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di alcuni premi relativi a tre polizze. Il debitore ha presentato opposizione sostenendo che due dei contratti, in base a quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 1901 del codice civile, si erano risolti di diritto per essere decorsi oltre sei mesi dalla data di scadenza delle rate non pagate senza che l'assicuratore avesse agito per la riscossione. In relazione al terzo contratto, invece, l'uomo si è dichiarato disposto a versare quanto dovuto.
    La società ha resistito alla domanda affermando che le somme richieste corrispondevano ai premi relativi ai periodi assicurativi in corso, il cui pagamento è dovuto anche nel caso di risoluzione del contratto. Il tribunale ha confermato la decisione del giudice di pace sostenendo che, avendo l'assicurazione durata annuale, il pagamento è dovuto per l'intera annualità «e non solo per la rata di premio relativa al periodo in corso allorché si è verificata la mora».
    Contro questa decisione il debitore ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che l'obbligo di pagare il premio «per il periodo in corso», previsto dal comma 3 dell'articolo 1901 del codice civile, farebbe riferimento alle sole rate non pagate e, in particolare, ai 15 giorni a cui si estende la copertura assicurativa nonostante il mancato versamento.
    La Suprema corte ha accolto in parte le osservazioni dell'assicurato affermando che la risoluzione del contratto ha efficacia retroattiva. Ne consegue che, a rigore, sopraggiunta la risoluzione di diritto per la mancata riscossione del premio «non vi sarebbe alcuna prestazione eseguita o in corso, idonea a rendere irretroattivi gli effetti della risoluzione, in relazione al periodo coperto dalla rata non assolta». Resta il fatto però che l'articolo 1901 attribuisce comunque all'assicuratore il diritto al premio garantendogli, così, «qualcosa di più rispetto alla rigorosa applicazione dei principi sulla retroattività degli effetti della risoluzione nei contratti di durata».
    Questo «di più», precisa la Cassazione, non può essere però l'intero premio annuale. È quindi preferibile e più coerente con i principi generali la soluzione che limita il periodo di tempo in cui una delle parti può essere obbligata a eseguire la sua prestazione. Infatti, limitatamente al periodo assicurativo coperto dalla singola rata, l'imposizione all'assicurato dell'obbligo, nonostante il venir meno della copertura, trova una sua giustificazione nel fatto che nei contratti di assicurazione il calcolo dei rischi e dei costi avviene «anteriormente alla conclusione dei contratti, prima ancora di sapere se l'assicurato si renderà o meno inadempiente, e tendenzialmente in previsione che i rapporti vengano correttamente eseguiti».
    Pertanto fino a quando la compagnia non ha notizia dell'inadempimento è tenuta a predisporre i mezzi per adempiere alla sua obbligazione. Ne consegue che l'obbligo di versare il premio, nonostante la sospensione prima e il venir meno poi della garanzia, trova una sua giustificazione economica. Ma ciò vale, conclude la Cassazione, «limitatamente al periodo a cui si riferisce la singola rata». Per il tempo successivo la compagnia è in grado di compiere scelte consapevoli, attivandosi per riscuotere o lasciando risolvere il contratto.
    Qualora scelga questa seconda soluzione «costituirebbe soluzione abnorme e sperequata il consentirgli di protrarre gli effetti contrattuali esclusivamente in suo favore, e così di consentirgli di continuare a esigere il premio, pur restando esonerato dall'obbligo di prestare la garanzia». Quanto poi alla possibilità di versare solo l'importo dei 15 giorni di tolleranza la Cassazione spiega che nell'ambito del periodo in corso, preso in considerazione, il premio è sempre dovuto per intero.
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    ilsole24ore.com
    Il testo della sentenza
    Le coordinate
    Il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi (...), non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto al premio relativo al periodo di assicurazione in corso.
    Codice civile, articolo 1901, terzo comma
    Nel caso di risoluzione di diritto del contratto, il periodo di assicurazione in corso è solo il periodo che sarebbe stato coperto dalla garanzia, se il premio o la rata non assolti fossero stati pagati.
    Cassazione civile, sentenza 23264/2010
    Qualora l'assicuratore lasci trascorrere il termine di sei mesi (...) ed agisca successivamente (...) l'avvenuta verificazione della risoluzione (...) può essere rilevata d'ufficio dal giudice
    Cassazione civile, sentenza 494/2007
    Sono sei i mesi di tempo a disposizione della compagnia assicurativa per agire per la riscossione dei premi o delle rate non pagate. La Cassazione spiega le conseguenze del mancato rispetto di tale scadenza.
    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-11-29/assicurazioni-senza-arretrati-064207.shtml?uuid=AYqS3cnC

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