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  • Cassazione: marciapiede dissestato, se c'è il vigile sì al risarcimento

    Ennesima pronuncia della Corte di Cassazione in materia di danni da cadute su marciapiedi e strade pubbliche. Con la sentenza n. 21329 del 15 ottobre 2010 i giudici specificano che e’ legittima la richiesta di risarcimento del danno qualora il tratto di strada in cui il pedone e’ caduto, ferendosi, sia dissestato, aperto al pubblico e sottoposto alla vigilanza diretta d’un vigile urbano.

    Nel caso specifico una signora s’era infortunata cadendo su un marciapiede non asfaltato che conduceva al cimitero, nel periodo delle celebrazioni dei defunti. Singolare coincidenza, visto il periodo. In quella circostanza il vigile presente, pur potendosi avvedere della pericolosita’ di quel tratto di strada non aveva fatto nulla per interdirne il passaggio, occupandosi solamente di regolare il traffico comunale.
    La Cassazione, in sostanza, ribadisce che a determinate condizioni le amministrazioni locali non possono esimersi dal tutelare la salute dei propri cittadini quando le situazioni consentono d’intervenire velocemente ed in modo efficace.

    Si tratta d’una pronuncia, l’ennesima in tal senso, che condanna la trascuratezza di tante amministrazioni comunali, e che consente al cittadino di vedersi risarcito per i danni che queste incurie gli hanno provocato.
    fonte ADUC

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