Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

Ricerca in Foro di Napoli
  • Deve i danni all'azienda il consulente fiscale che commette gravi inadempienze

    Ma c'è concorso di colpa se il contribuente commette a sua volta irregolarità fiscali Il consulente fiscale che commette gravi inadempienze nella gestione dell'amministrazione e della contabilità dell'azienda dovrà al cliente, oltre le somme "indebitamente riscosse", anche il risarcimento del danno. C'è invece concorso di colpa qualora il contribuente commetta a sua volta irregolarità fiscali.
    Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22830 del 10 novembre 2010, ha respinto il ricorso di una consulente fiscale che aveva commesso gravi irregolarità nella gestione dell'amministrazione dell'azienda e del versamento dei tributi.
    Per questo i legali rappresentanti l'avevano denunciata. Il Tribunale di Milano l'aveva quindi condannato a versare alla società oltre 625mila euro (per somme indebitamente ricevute nel corso del mandato e per il risarcimento dei danni).
    La Corte d'Appello meneghina aveva confermato il verdetto. A questo punto la professionista ha presentato ricorso in Cassazione che è stato respinto.
    Infatti secondo le gli Ermellini le valutazioni fatte dai giudici di merito, anche sul fronte della quantificazione del danno, sono corrette.
    In particolare la donna contestava che il giudice avesse addossato ai vertici aziendali solo un 20% della responsabilità, dato che le irregolarità commesse dall'amministrazione interna erano molte. In sentenza sul punto si legge che "il conto dei calcoli non può essere riferito nella sua integrità a colpa professionale dell'appellata, essendo esso finalizzato a coprire anche irregolarità fiscali commesse dal contribuente nella gestione della propria attività di impresa (mancata emissione di fatture, di bolle, irregolarità nella formazione dei documenti etc.), sulla base del rilievo in sostanza analogo, espresso dal CTU, ha precisato che non era possibile distinguere la causa specifica dei detti pagamenti, perché il condono era una regolarizzazione tecnica ed indifferenziata della posizione creditoria e in base alle risultanze della CTU ha adoperato il criterio equitativo".

    casazione.net

0 comments:

Leave a Reply