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L'avvocato incarica il collega della transazione: non può poi lamentarsi se l'importo è modesto
Il professionista che sottoscrive il negozio ha i mezzi per valutarne la convenienza. Compenso ridotto, però, per il legale che si limita a rivedere le bozze di atti inviate dall'amico. Difesa gratuita: spese da calcolare in base all'onorario virtuale
Avvocati contro: da alleati ad avversari. Il professionista sceglie il collega in qualità di difensore-procuratore e viene rappresentato gratis nel primo dei vari giudizi affrontati. Poi i rapporti si rompono e si finisce in tribunale. Il legale che ha affidato il mandato all'altro ha ben diritto a uno "sconto" sul compenso da versare per gli atti inviati in bozze dal suo studio all'incaricato, il quale li ha soltanto rivisti. Ma nel caso della transazione stipulata con il suo ex cliente l'avvocato-creditore che ha sottoscritto il negozio non può in seguito lamentarsi dell'operato svolto dal collega in veste di procuratore. È quanto emerge dalla sentenza 21837/10, emessa dalla seconda sezione civile della Cassazione (e qui leggibile come documento correlato) sul tema degli onorari e delle spese professionali, che diventa ancora più delicato quando la parte in causa è a sua volta un addetto ai lavori (sulle liti all'interno del Foro cfr. Cassazione 7032/09, arretrato 2 aprile 2009).
Ubi commoda... Chi fa da sé fa per tre: questo pare suggerire, fra le righe, la Suprema corte agli operatori forensi. Il professionista, nella specie, delega l'incarico di transigere sul credito professionale contestato - attività che invece avrebbe potuto svolgere di persona - consentendo al collega di trattare in nome e per conto suo. E ciò benché ritenga di essere l'unica persona a conoscenza di tutti gli elementi utili. È vero: l'accordo concluso gli riconosce meno del 10 per cento rispetto al valore delle parcelle emesse, ma nel momento in cui firma la transazione l'avvocato può ben valutarne la convenienza visto che ha la competenza tecnica specifica in materia (il professionista reclamerà il resto del credito in giudizio ritenendo la somma ricevuta solo "un acconto"; su onorari e transazione cfr. 21486/10, arretrato 27 ottobre 2010).
Atti in "comproprietà". Accolti, contro le conclusioni del pm, tre motivi del ricorso presentato dall'avvocato-cliente. Anche nel giudizio in cui il collega si è prestato gratuitamente, il difensore ha comunque diritto al rimborso delle spese, comprese quelle generali (la prestazione, tra l'altro, è effettuata pure fuori sede). Valido il criterio di computo forfettario a percentuale che risulta utilizzato per quantificare gli esborsi: la base di calcolo deve essere costituita dagli onorari "virtuali", cioè dai compensi che sarebbero spettati al professionista in caso di opera prestata a titolo oneroso; il giudice del merito, tuttavia, sbaglia a non indicarne con precisione gli importi, rendendo impossibile controllare la congruità delle spese determinate. Così come cade ancora in errore la Corte d'appello laddove non motiva la necessità di derogare ai massimi tabellari, circostanza che ricorre soltanto in caso di cause molto complesse. E difficile da risolvere risulta la questione della "cooperazione" fra i due studi legali: quello dell'assistito invia a quello dell'incaricato vari atti da utilizzare nelle cause dell'avvocato-cliente, alcuni sono soltanto bozze, altri sono redatti in originale; se per questi ultimi ogni remunerazione è esclusa, fa bene il giudice del merito a ridurre il compenso per i primi, che pure necessitavano di un'opera di revisione, consultazione e indirizzo effettivamente compiuta. La collaborazione, tuttavia, avviene anche sul fronte dell'attività procuratoria e la Corte territoriale decide di liquidare a forfait i compensi senza verificare in modo analitico quale fosse l'opera svolta dall'incaricato e quale il contributo dell'avvocato "mandante": la motivazione sui diritti di procuratore, dunque, non risulta valida (sugli onorari cfr. 20797/10, 20269/10, 9633/10, 379/10, 3463/10 negli arretrati 15 e 9 ottobre, 5 maggio, 7 e primo aprile 2010). (d.f.)
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