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  • Le motivazioni della risoluzione contrattuale non possono essere modificate

    (Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 4.11.2010 n. 22443)
    L.A., con distinti ricorsi, convenne in giudizio la Società Editrice P. – SEP spa e l’Editoriale Il Gazzettino spa, dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, il quale, con sentenza non definitiva, dichiarò l’inefficacia del licenziamento per giusta causa intimato al L. il 30 maggio 2002-4 giugno 2002, perché disposto quando il rapporto di lavoro era già cessato a seguito di un precedente licenziamento per giustificato motivo del 1 marzo 2002. La Corte d’Appello di Venezia ha confermato la decisione, con sentenza pubblicata il 12 gennaio 2006. Le due società ricorrono per cassazione, articolando due motivi. Il L. si difende con controricorso. Le parti hanno presentato memorie. I dati di fatto sono i seguenti. Vi sono stati due licenziamenti. Il primo per giustificato motivo oggettivo, intimato in questi termini: “nell’ambito della riorganizzazione del gruppo SEP, con decorrenza 1 marzo 2002 viene abolita anche nella nostra società la posizione di direttore generale. La informiamo pertanto che in pari data cessa l’incarico da lei svolto al riguardo presso di noi e vengono revocati i relativi poteri”. Circa due mesi dopo al L., a seguito della contestazione di una serie di addebiti, è pervenuta un’altra lettera di licenziamento, in cui si afferma: reputati i fatti contestati di gravità rilevante “tale da compromettere il vincolo fiduciario, procediamo a convenire il licenziamento per giustificato motivo intimatole con lettera del 1 marzo 2002 in licenziamento per giusta causa, con tutti i conseguenti effetti sull’indennità sostitutiva del preavviso ed ogni altro istituto di legge e contratto”....

    http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/le-motivazioni-della-risoluzione-contrattuale-non-possono-essere-modificate/5066

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