-
Lo studio legale associato deve pagare l’Irap – Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza n. 22212/2010
L’art. 2 del d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nel primo periodo stabilisce come presupposto dell’IRAP l’esercizio “abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”; l’esercizio di un’attività con siffatti requisiti non è invece richiesto per le società e per gli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, in quanto “l’attività esercitata” da tali soggetti, a mente del secondo periodo dello stesso art. 2 “costituisce in ogni caso presupposto d’imposta”.
Il successivo art. 3, tra i “soggetti passivi dell’imposta” che “sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all’art. 2″ individua espressamente, alla lettera c) del comma 1, le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate a norma dell’art. 5, comma 3, del t. u. i. r. del 1986, vale a dire “le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni”. L’attività esercitata da tali soggetti, strutturalmente “organizzati” per la forma nella quale l’attività stessa è svolta, costituisce pertanto ex lege presupposto d’imposta (”in ogni caso”), prescindendosi dal requisito dell’autonoma organizzazione
Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza n. 22212 del 29/10/2010
http://sentenziando.com/2010/11/09/lo-studio-legale-associato-deve-pagare-l%E2%80%99irap-%E2%80%93-cassazione-civile-sezione-tributaria-sentenza-n-222122010/
0 comments: