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Maestri liberi di insegnare e anche di patrocinare
La Corte di cassazione ribalta la posizione del Consiglio forense La libertà di insegnamento consente la professione forense. Le sezioni unite della Corte di cassazione hanno dichiarato il diritto di un insegnante elementare ad essere iscritto all'albo degli avvocati. La sentenza reca il n. 22623 ed è stata pubblicata l'8 novembre scorso. Il caso. Il caso dell'incompatibilità per un maestro si presentava come nuovo e per questo è stato trattato dal massimo organo della giustizia ordinaria, ossia le sezioni unite della suprema corte. Un docente di scuola elementare, avendo superato l'esame di avvocato, presentava domanda di iscrizione presso il consiglio dell'ordine di Siena, che dava però riscontro negativo stante la posizione di dipendente statale. Il successivo ricorso presso il consiglio nazionale forense veniva nondimeno rigettato per la stessa motivazione: l'art. 3 del regio decreto legge n. 1578/1933 indica, ad avviso del cnf, delle eccezioni all'incompatibilità tra le quali non è annoverata la qualità di insegnante elementare. L'incompatibilità. La norma, con lo scopo di salvaguardare e distinguere la professione forense, esclude la contemporanea presenza di un rapporto di impiego con l'esercizio della funzione di avvocato; riconoscendo tuttavia delle eccezioni quali l'insegnamento universitario e quello delle scuole superiori. La Corte ha ribaltato l'assunto del consiglio forense sia in base ad una lettura costituzionalmente orientata della norma che facendo ricorso allo strumento dell'interpretazione estensiva. La costituzionalità. Richiamando una decisione della corte costituzionale (n. 390/2006) la sentenza in esame riferisce che l'eccezione al regime delle incompatibilità deve essere considerata alla luce del principio costituzionale della libertà dall'insegnamento, dal quale discende che il rapporto di impiego, ed il vincolo di subordinazione da esso derivante, come non può incidere sull'insegnamento, così non può incidere sulla libertà richiesta dall'esercizio della professione forense. Su questo principio si fonda, ad avviso della cassazione, in modo evidente la irragionevolezza di circoscrivere l'eccezione ai soli docenti universitari ed agli insegnanti degli istituti superiori. L'interpretazione. I docenti di scuola elementare godono della medesima libertà ed esercitano una identica funzione, come resta confermato dal fatto che la classe docente è disciplinata unitariamente dal d.lgsvo n. 295/1994. La funzione docente, in qualsiasi grado, è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo ed alla formazione umana e critica della loro personalità. Giuseppe Mantica
Fonte: ITALIA OGGI
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