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  • Omissione di notifica al difensore del decreto di fissazione dell’udienza camerale

    l giudice è tenuto a accertare la tempestività e la diligenza dell’ufficio procedente.
    L’articolo 309 del Codice di Procedura penale regola il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva e al comma 8 dispone che il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio. L’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale di competenza e è notificato, entro lo stesso termine, all’imputato e al suo difensore. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.
    Ora, il Tribunale di Catania confermava l’ordinanza con la quale il Gip del tribunale per i minorenni aveva applicato a tre minori la misura cautelare della custodia, in ordine al delitto di furto in abitazione. Avverso tale ordinanza, il difensore delle parti ha promosso ricorso per Cassazione, per violazione e falsa applicazione della norma citata. Infatti, il difensore aveva inviato, a mezzo fax, al tribunale una memoria, in ordine alla mancata osservanza delle garanzie ex art. 309 co. 8 c.p.p. Il Tribunale non aveva effettuato il doveroso controllo in merito all’ osservanza della disciplina sulla notifica dell’avviso al difensore della data di fissazione dell’udienza camerale. Infatti, l’ufficiale giudiziario aveva tentato l’accesso allo studio del legale e, non rinvenendo alcuno, aveva lasciato avviso di deposito nella Casa comunale dell’ atto di citazione. Tuttavia, non era stata data comunicazione, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto, a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento. Con la Sentenza n. 40451/2010, la Suprema Corte ha accolto il ricorso. Infatti, la Corte ha osservato che, dalla documentazione della cancelleria del Tribunale di Catania, emerge che agli atti non risulta alcuna cartolina attestante la comunicazione, a mezzo raccomandata, dell’avvenuto deposito di copia del decreto di fissazione dell’udienza presso la Casa comunale, né è stato rinvenuto , nella relata di notifica, alcun riferimento al numero della raccomandata inviata al destinatario. Pertanto, la Corte ha rilevato che va ritenuta realizzata la nullità della notifica di tale decreto di fissazione dell‘udienza, con conseguente nullità dell‘ordinanza emessa all‘esito dell’ udienza medesima. Il Collegio ha aggiunto di non poter seguire l’orientamento interpretativo, secondo cui questa nullità è da considerare sanata, trattandosi di omissione di notifica al difensore del decreto di fissazione dell’udienza camerale, addebitabile non all’ufficio procedente, ma al difensore che non ha adempito all’ “obbligo di assicurare , con la necessaria diligenza la ricevibilità delle notifiche”, stante che al difensore, che abbia accettato il mandato fiduciario, in base al quale ha proposto l’istanza del riesame, incombe l’onere di tenere a disposizione, presso il proprio recapito, una persona adeguata, ovvero apprestare mezzi idonei alla ricezione degli avvisi e delle notifiche, di cui la legge prevede l’urgenza e, in caso di inosservanza , il difensore , avendo causato con il suo comportamento negligente la mancata notifica dell’atto, non è legittimato a eccepire la conseguente nullità. Infatti, ad avviso della Corte, va rilevato che nelle recenti sentenze di legittimità, il giudizio sulla condotta del difensore e la sua valutazione quale concausa dell’omessa notifica sono stati formulati all’esito dell’accertamento di una non occasionale impossibilità. Non è stato quindi accettato razionalmente e legittimamente un automatico giudizio di equiparazione tra inefficace tentativo di notifica al difensore e suo comportamento negligente, con conseguente sua delegittimazione a eccepire l’omessa notifica. Tale orientamento interpretativo, infatti, si tradurrebbe in una non consentita compressione delle garanzie previste dal codice di rito, alla luce del principio costituzionale del diritto di difesa. In altri termini, la mancata notifica al recapito del difensore di un avviso, di cui la legge prevede l’urgenza, che non sia addebitabile all’ufficio, non può determinare un’automatica sanzione processuale non prevista dal nostro ordinamento, che impedisca al difensore di svolgere la sua funzione di assistenza tecnica all’indagato e all’imputato. Pertanto, la Corte ha concluso che, in assenza di qualsiasi accertamento, da parte del giudice del merito, funzionale alla dimostrazione che la tempestività e la diligenza dell’ufficio procedente siano state vanificate dalla insuperabile prevalenza della negligenza della difesa, deve concludersi con l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al tribunale per i minorenni di Catania.
    http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/23108

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