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  • Chi altera il contrassegno assicurativo commette reato di falso

    (Cassazione Penale, Sentenza 22.4.2010 n. 35090)
    Con sentenza in data 26 novembre 2007 la Corte d’Appello di Palermo, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Termini Imerese, ha riconosciuto G.A. Responsabile del delitto di cui all’art. 485 c.p., per avere alterato un contrassegno assicurativo del quale aveva fatto uso per la circolazione.
    Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, affidandolo a due motivi.
    Col primo motivo il ricorrente rinnova l’eccezione di improcedibilità dell’azione penale per nullità della querela proposta dalla società Toro Assicurazioni s.p.a., contestando l’esistenza dei poteri di rappresentanza in capo al firmatario di essa.
    Col secondo motivo sostiene essersi trattato di falso innocuo, atteso che la data del 7 agosto 2003, apparente del contrassegno di assicurazione come scadenza della copertura assicurativa, era già venuta a maturazione all’epoca dell’accertamento, avvenuto il (OMISSIS).
    Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
    L’eccezione di nullità della querela per insussistenza dei poteri di rappresentanza in capo a F.G., che aveva provveduto alla sottoscrizione e alla presentazione di essa in nome e per conto della compagnia assicuratrice Toro Assicurazioni s.p.a., era stata già sollevata nei gradi di merito dalla difesa dall’imputato, col rilevare che il F. non era legale rappresentante della società, né suo procuratore speciale. La sentenza qui impugnata ne ha statuito il rigetto sul rilievo per cui al F. era stata conferita dalla società assicuratrice una procura notarile, in base alla quale egli era autorizzato a nominare – fra l’altro – procuratori speciali per la presentazione di denunce e querele all’autorità giudiziaria: nel che doveva intendersi ricompresa, secondo la Corte d’Appello, la facoltà di presentare egli stesso la querela, anziché investire altri dello stesso potere.
    Nel ricorso per cassazione il G. insiste nel protestare la carenza di legittimazione del F. a proporre querela in nome della società, ma prospettando un diverso ordine di ragioni; sul presupposto – evidentemente non più contestato – che la procura gli fosse stata conferita, ne sostiene l’inidoneità ad investire il mandatario del potere di presentare querela, essendo espressamente prescritto dalla legge (art. 336 c.p.p.) il rilascio di una procura speciale munita....

    http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/chi-altera-il-contrassegno-assicurativo-commette-reato-di-falso/5112

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