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  • TAR Campania-Salerno n°12791 del 30 novembre 2010 in materia di appalti di lavori pubblici: analisi portata dispositiva dell’art.38 del Codice appalti.

    Richiamato l’ orientamento giurisprudenziale, che, innovando la precedente tesi restrittiva e formalistica, basata sulla indefettibilità della ordinaria verifica sull’affidabilità dei soggetti partecipanti, si è indirizzato verso una valutazione sostanziale e non formale della sussistenza delle cause ostative , la sentenza in esame ha applicato, al caso di specie, la previsione speciale del disciplinare di gara,che prevedeva espressamente l’esclusione per le offerte, carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste oppure recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti o non veritiere.

    La sentenza evidenzia che , nel caso in cui il bando, il disciplinare o la lettera di invito a partecipare alla gara pubblica per l'aggiudicazione dell'appalto prevedano espressamente una circostanza come motivo di esclusione, l’Amministrazione procedente è vincolata ad adottare il relativo provvedimento applicativo, fatta salva la impugnazione della clausola speciale da parte del ricorrente, dal momento che non è consentita la disapplicazione dell'atto regolamentare che costituisce la lex specialis della procedura di gara, essendo il sistema di giustizia amministrativa imperniato sulla regola dell'impugnabilità dei provvedimenti lesivi e non della loro disapplicazione.

    http://diritto.it/docs/30789-tar-campania-salerno-n-12791-del-30-novembre-2010-in-materia-di-appalti-di-lavori-pubblici-analisi-portata-dispositiva-dell-art-38-del-codice-appalti

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