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  • Anatocismo: Cassazione a favore dei correntisti. Non c'è motivo per derogare al divieto di cui all'art. 1283 c.c.

    Le sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza n.24418/2010) hanno dichiarato nulle le clausole bancarie, che prevedono l’anatocismo, ossia il calcolo passivo (per i clienti) degli interessi sugli interessi (c.d. capitalizzazione trimestrale). La sentenza potrebbe avere un effetto dirompente su una questione che va avanti ormai da più di dieci anni. La capittalizzazione trimestrale è una tipologia di calcolo con cui le banche applicano ai conti correnti tassi passivi, su cui, a chiusura del trimestre, vengono applicati nuovamente i tassi, dando vita così all'anatocismo cioè al calcolo degli interessi sugli interessi. In passato le banche si erano difese, dichiarando che tale modalità di calcolo degli interessi è un uso nel campo bancario italiano, addirittura risalente a più di un secolo fa. La Cassazione aveva però rilevato una disparità di trattamento nel calcolo degli interessi passivi e di quelli attivi per la banca. Infatti, al cliente, il tasso di interesse applicato non si applica sugli interessi già maturati a suo favore, ma solo sulla somma versata/depositata. In favore del cliente non si è mai riscontrata l’applicazione degli interessi a chiusura del trimestre. Come si legge nella parte motiva della sentenza "è stata dichiarata nelle pregresse fasi del giudizio di merito la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente, che figurava nei contratti di conto corrente bancario di cui si tratta, in conformità all’orientamento di queste sezioni unite, secondo cui la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario va esclusa anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con le quali la Suprema corte, ponendosi in contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale sin li seguito, ha accertato l’inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell’art. 1283 c.c.". Per maggiori informazioni è possibile consultare la sentenza per esteso seguendo il link che appare qui sotto.
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    http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9577.asp

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