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  • Avvocato ottiene il risarcimento in seguito alla sparizione del numero telefonico dello studio dall'elenco telefonico

    (Cassazione civile sez. III, sentenza 21 gennaio 2011 n. 1418)

    Con sentenza 1 giugno – 10 settembre 2005 la Corte d’appello di Ancona, in riforma della decisione del locale Tribunale del 7 febbraio – 4 giugno 2002, condannava la TELECOM Italia spa al pagamento della somma di Euro 70.000,00 (settantamila/00) in favore dell’avvocato S.M., a titolo di risarcimento danni conseguenti al disservizio causato dalla società telefonica sulle utenze telefoniche intestate allo studio dell’attore in tutto l’anno 1995. Avverso tale decisione TELECOM Italia ha proposto ricorso per cassazione sorretto da sette, distinti, motivi, cui resiste lo S. con controricorso. TELECOM ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

    http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/avvocato-ottiene-il-risarcimento-in-seguito-alla-sparizione-del-numero-telefonico/5200

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