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  • La sanità low cost non attenua la colpa del medico

    In ambito sanitario nessuno spazio per «logiche mercantili». Che vanno a danno dell'ammalato e si manifestano sotto forma di fumose «linee guida» ospedaliere che servono poi da salvacondotto a copertura delle responsabilità del medico. Non usa mezzi termini la Corte di cassazione con la sentenza n. 8254 del 2 marzo e fa suonare, senza sconti, il richiamo al rispetto del diritto alla salute.

    La Corte ha così annullato l'assoluzione di un medico dall'accusa di omicidio colposo di un paziente dimesso, seguendo i criteri delle linee guida adottate dall'ospedale, dopo nove giorni da un intervento cardiaco. È stato così accolto il ricorso della procura di Milano contro l'assoluzione di un medico dell'ospedale civile di Busto Arsizio nel quale un uomo era stato ricoverato per infarto al miocardio. Sottoposto ad angioplastica veniva dimesso dopo nove giorni, perché risultava «asintomatico e stabilizzato». Ma quella stessa notte, l'uomo aveva un nuovo scompenso e nonostante la moglie e il figlio lo avessero trasportato subito in ospedale, vi era arrivato già in arresto cardiocircolatorio.

    In primo grado il medico che aveva firmato le dimissioni, venne condannato a otto mesi di reclusione e a risarcire i danni morali ai familiari. In appello invece, fu assolto «perché il fatto non costituisce reato» visto che aveva seguito le linee guida in tema di dimissioni. Linee guida che costituiscono protocolli medici che prevedono la dimissione del paziente quando si è raggiunta la stabilizzazione del quadro clinico.

    Nella sentenza la Cassazione richiama i principi che regolano l'esercizio della professione medica nel rispetto del dritto fondamentale dell'ammalato a essere curato e dell'autonomia del medico che di quel diritto deve essere assoluto garante. Le linee guida non possono diventare allora un facile alibi. Tanto più che «nulla peraltro si conosce di tali "linee guida", nè dell'autorità dalle quali provengono, nè del loro livello di scientificità, nè delle finalità che con esse si intende perseguire, nè è dato di conoscere se le stesse rappresentino un'ulteriore garanzia per il paziente, ovvero, come sembra di capire dalla lettura delle sentenze in atti, altro non siano che uno strumento per garantire l'economicità della gestione della struttura ospedaliera».
    Perché poi proprio questo rischia di diventare il vero punto critico: quello di un sistema sanitario che deve assicurare il rispetto del diritto alla salute, di evidente rilevanza costituzionale, senza che sia possibile fare prevalere la logica economica magari attraverso direttive discutibili. In ogni caso, poi, per il medico resta più che un margine, un vero e proprio dovere, di opporsi alla compressione dei diritti del malato per ragioni economiche. Altrimenti diventa un ragioniere. Sul rispetto di logiche di tipo mercantile, infatti, avverte la Cassazione, deve prevalere «un comportamento virtuoso del medico che, secondo scienza e coscienza, assuma le decisioni più opportune a tutela della salute del paziente».

    Il criterio
    - Cassazione penale, sentenza n. 8254 del 2 marzo
    D'altra parte, lo stesso sistema sanitario, nella sua complessiva organizzazione, è chiamato a garantire il rispetto dei richiamati principi, di guisa che a nessuno è consentito di anteporre la logica economica alla logica della tutela della salute, nè di diramare direttive che, nel rispetto della prima, pongano in secondo piano le esigenze dell'ammalato. Mentre il medico, che risponde anche a un preciso codice deontologico (...) non è tenuto al rispetto di quelle direttive, laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura del paziente, e non può andare sente da colpa ove se ne lasci condizionare, rinunciando al proprio compito e degradando la propria responsabilità e la propria missione a livello ragionieristico.
    ùhttp://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-03-04/sanita-cost-attenua-colpa-064212.shtml?uuid=AaPVlIDD

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