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  • Se il datore prolunga il part time scatta la conversione a tempo pieno

    Scatta la conversione a tempo pieno se il contratto part time si prolunga per l'intero orario di lavoro. Ovviamente ciò non accade se lo "sforamento" è episodico, ma soltanto nel caso in cui le richieste da parte del datore siano ripetute ed eseguite nel tempo. Mentre non conta il fatto che il dipendente possa rifiutarsi di svolgerle. Il nuovo contratto decorre, infatti, dalla data in cui il dipendente ha esercitato «con continuità la sua attività di lavoro secondo orari uguali, o superiori, all'orario normale». Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 11905 di oggi (si legga il testo integrale sul sito di Guida al diritto) confermando la decisione della Corte di appello di Genova.

    Il lavoratore ha diritto anche alle differenze retributive
    Il caso era quello di un dipendente di una società concessionaria del servizio autostradale che dopo aver concluso un contratto part time con un proprio dipendente, lo utilizzava per l'intera giornata (addirittura oltre l'orario previsto per il tempo pieno), violando così le indicazioni del Ccnl di categoria. In primo grado il tribunale di Genova aveva gli aveva riconosciuto la conversione a tempo pieno dalla data della stipula del contratto perché «il rapporto formalmente instaurato part time si era concretamente svolto secondo orari superiori ai limiti massimi», ed aveva condannato la società anche al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'Appello, invece, riformando parzialmente la pronuncia, aveva stabilito la decorrenza del nuovo contratto solo a partire dall'anno seguente, perché era da quel momento che la continuità era documentalmente provata.

    Non vi erano particolari esigenze di servizio
    Per la Suprema corte, che ha confermato la sentenza di Appello, dunque, «il rapporto a tempo parziale si trasforma in rapporto a tempo pieno per fatti concludenti, in relazione alla prestazione lavorativa resa, costantemente, secondo l'orario normale, o addirittura con orario superiore». E in merito a quale sia il comportamento da qualificarsi come "concludente", i giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che tale è quello che modifica "stabilmente l'orario di lavoro". E, deve essere «conseguente all'accertamento che la prestazione eccedente quella inizialmente concordata - resa in modo continuativo secondo modalità orarie proprie del lavoro a tempo pieno, o addirittura con il superamento dell'orario normale - non risponda ad alcuna specifica esigenza di organizzazione del servizio, idonea a giustificare, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, l'assegnazione di ore ulteriori rispetto a quelle negozialmente pattuite».

    La possibilità del rifiuto non conta
    Infine, precisano i giudici: «La libertà del lavoratore di rifiutare la prestazione oltre l'orario del part time è ininfluente». Infatti, «l'effettuazione in concreto delle prestazioni richieste, con la continuità risultante dalle buste paga, ha evidenziato l'accettazione della nuova regolamentazione», e ciò «con ogni conseguente effetto obbligatorio» dal momento che ne deriva una
    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-05-30/datore-sfora-part-time-172729.shtml?uuid=AaGiXubD modifica «non accessoria» dei contenuti del «sinallagma negoziale».

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