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  • Utilizzabili le dichiarazioni spontanee dell'imprenditore alla Gdf anche in assenza dell'avvocato

    Le dichiarazioni spontanee fatte dall'imprenditore alla guardia di finanza possono essere utilizzate per "incastrarlo", anche se sono state rese in assenza dell'avvocato difensore. La Corte di cassazione con la sentenza 21855 (si legga la sentenza sul sito di Guida al diritto) afferma la possibilità di usare le notizie fornite dal titolare di un'impresa, nel corso di un'ispezione della Guardia di finanza, come prova della sua colpevolezza.
    Un boomerang per l'imprenditore di Trani
    Si è così rivelata un boomerang la giustificazione fornita da un imprenditore di Trani per discolparsi dall'accusa di dichiarazione infedele e scongiurare il sequestro preventivo dei suoi beni. La somma evasa, prelevata dal diretto interessato dagli utili della società era stata utilizzata, per sua stessa ammissione, per sostenere spese mediche necessarie e urgenti.
    Una rivelazione spontanea può essere utilizzata
    Una rivelazione spontanea che, secondo gli ermellini, può essere legittimamente utilizzata sia nella fase delle indagini preliminari sia ai fini dell'applicazione delle misure cautelari. Di avviso diverso era stato il tribunale che, accogliendo la richiesta del ricorrente, aveva disposto l'annullamento della confisca, giudicando non valida il "colloquio" con gli agenti in assenza del difensore. La Corte di Cassazione da invece il via libera all'utilizzo nella fase precedente il dibattimento dell' «excusatio non petita».
    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-06-01/utilizzabili-dichiarazioni-spontanee-imprenditore-175557.shtml?uuid=AaYlJScD

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