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  • In tema di onorario dell'avvocato difensore

    Nell'antichità l'assistenza legale era gratuita (mandatum = contratto gratuito), potendo essere remunerata a titolo di mera gratitudine (honorarium) . Salva diversa pattuizione scritta, oggi i compensi degli avvocati - d'ufficio o di fiducia, non vi è differenza alcuna - per i diritti e gli onorari sono regolati per legge dalla Tariffa Professionale Forense approvata con Decreto del Ministero della Giustizia 8 aprile 2004, n. 127; altri metodi di remunerazione sono previsti dalla legge 248/2006 attuativa del cd. decreto Bersani. Quest’ultima regolamentazione prevede che si possa concordare tra legale e cliente un importo fisso onnicomprensivo (a forfait), o variabile a seconda dell'esito della vertenza (patto di quota lite).

    Vi sono dunque tre sistemi di tariffazione: a) a percentuale sull'esito della causa (patto di quota lite); b) a forfait (sia come somma unica ma anche come somma annuale); c)secondo la tariffa forense.

    In assenza di accordi si applica la tariffa forense: le spese legali che possono essere richieste dal legale prescelto variano tra un minimo ed un massimo per ogni attività professionale resa dall'avvocato, a seconda delle circostanze del caso concreto (difficoltà, impegno richiesto, importanza, condizioni patrimoniali dell'assistito, ecc.). L'entità dei compensi, determinati secondo una tabella che fissa un minimo ed un massimo per ogni attività svolta, nel diritto civile dipende dal “valore della causa”, nel diritto penale dall'autorità giudiziaria competente (giudice di pace, tribunale corte di assise, ...). Le principali voci di una parcella sono raggruppate in diritti (remunerazione per l'attività materiale) ed onorari (remunerazione per l'attività intellettuale); così, ad esempio, l'avvocato che va in udienza può chiedere sia la remunerazione per l'attività materiale (partecipazione fisica) che per quella intellettuale (cioè aver fatto valere le ragioni del cliente)...

    http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/in-tema-di-onorario-dell-avvocato-difensore/5549

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