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  • L'azione risarcitoria esercitata contro il singolo condomino non incide sulla responsabilità del condominio

    Cassazione civile, Sez. II, Sentenza del 19/01/2010 n. 697
    Nel caso in cui un condomino agisca per far valere la esclusiva responsabilità di altro condomino nella causazione del danno, tale azione non coinvolge in alcun modo la responsabilità del condominio e non può avere efficacia interruttiva della prescrizione nei confronti dello stesso, secondo quanto disposto dall’art. 1310, I comma c.c..

    Nella sentenza si legge:

    Come ha correttamente rilevato la Corte di appello, la situazione è venuta a configurare una responsabilità alternativa, non solidale, fra condomino e condominio, in quanto l'accertamento dell'appartenenza del manufatto all'uno veniva ad escludere la responsabilità dell'altro. Donde l'inapplicabilità delle norme in tema di obbligazioni solidali ed in particolar di quella di cui all'art. 1310, 1° comma, cod. civ.
    Vero è che il singolo condomino può essere convenuto in relazione a domande dirette a far valere la responsabilità del Condominio - come rileva la ricorrente, censurando sul punto la contraria affermazione della Corte di appello - ma nella specie la domanda proposta contro il D.M. non aveva per oggetto una responsabilità del Condominio, bensì una responsabilità personale del convenuto, sull'erroneo presupposto che quest'ultimo fosse il proprietario della cosa che ha provocato il danno. Se fosse avvenuto il contrario, cioè se l'azione fosse stata originariamente proposta contro il Condominio, si sarebbe potuto porre il problema dell'effetto interruttivo dell'azione (e dell'effetto sospensivo del processo) anche nei confronti dei singoli condomini (quanto meno pro quota). Ma l'azione diretta a far valere la responsabilità esclusiva del singolo condomino non coinvolge in alcun modo la responsabilità del Condominio e non può avere efficacia interruttiva della prescrizione nei confronti dello stesso.
    L'attrice ha proposto, cioè, un'azione diversa da quella che avrebbe potuto configurare una responsabilità solidale del Condominio, agli effetti dell'applicazione dell'art. 1310 cod. civ.
    http://www.condominioweb.com/condominio/sentenza1964.ashx

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