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  • Se il condominio non si oppone il sottoscala si può utilizzare in via esclusiva o locarlo a terzi

    Corte di Cass. , Sez. III Civ. , Sent. n. 15443 del del 14/07/2011
    Le scale, i pianerottoli, le aree sottostanti sono parti comuni dell’ edificio, ma se il Condominio non si oppone, è possibile chiudere una superficie di pianerottolo sottostante le scale condominiali e utilizzarla in via esclusiva o locarla a terzi.

    Il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione è riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente e, a maggiore ragione deve considerarsi valido e vincolante anche il contratto stipulato tra chi, acquistato il possesso (o la detenzione) abbia conservato tale possesso non opponendosi il proprietario .

    http://www.condominioweb.com/condominio/sentenza1969.ashx

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