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Che cosa cambia per l' Rc auto
Le nuove regole del Codice delle assicurazioni. La tabella unica Differenze Rispetto alle tabelle dei giudici di Milano risarcimenti ridotti in media del 35-40%
È in arrivo il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto attuativo del codice delle assicurazioni, che contiene la tabella unica nazionale per la quantificazione del danno biologico in seguito a incidente automobilistico. Una «rivoluzione» per la Rc auto perché finora si era verificata una notevole difformità fra i criteri utilizzati dai vari tribunali, sebbene quello di Milano sia considerato un benchmark, un punto di riferimento per gli altri giudici. Ciò ha comportato finora notevoli disparità di trattamento fra chi è stato vittima di incidenti in auto nella varie zone d' Italia e ha avuto un impatto anche sulle compagnie di assicurazioni, chiamate a risarcire secondo regole di volta in volta differenti. La nuova tabella unica prevista dal decreto (che segue quella relativa alle microlesioni, rese omogenee dal 2003) consente dunque ai tribunali una valutazione uniforme su tutto il territorio nazionale, lasciando comunque un range di discrezionalità nella quantificazione del danno. E poiché il benchmark è la tabella utilizzata dal tribunale di Milano, il solo confronto possibile per capire come potrebbero cambiare i risarcimenti è appunto fra i valori previsti nel capoluogo lombardo e quelli determinati del decreto attuativo. Per il momento le differenze appaiono notevoli, con ribassi medi nelle possibili liquidazioni variabili fra il 40 e il 35%, differenze che si riducono al crescere della gravità del danno. Per il momento perché, sottolinea Vittorio Verdone, direttore auto dell' Ania (l' associazione delle compagnie di assicurazioni), «bisogna aspettare la formulazione finale del decreto dopo la valutazione del Consiglio di Stato», che dovrebbe essere imminente. Solo successivamente «si potrà valutare l' impatto sulla giurisprudenza». In particolare va considerata «l' inclusione o meno nella tabella della componente di sofferenza psicofisica del soggetto leso», cioè il «danno morale». Componente che secondo le sentenze della Cassazione del 2008 va considerata già inclusa nel danno biologico. La materia è complessa. Ed è bene partire dalla base: in caso di incidente vanno distinti il danno patrimoniale (perdita di reddito, mancato guadagno e così via), e quello non patrimoniale, che nel tempo è stato suddiviso in danno biologico e morale. In seguito alle sentenze della Cassazione il tribunale di Milano ha redatto le tabelle che quantificano il danno biologico (che comprende quello morale), secondo grado di invalidità, età e sesso di chi ha subito lesioni, un range di risarcimento con una possibile personalizzazione fra minimo e massimo. Range considerato anche nella tabella del decreto, che prevede una variazione nell' ordine in media del 30%. Dovrà però essere la giurisprudenza a stabilire se nel risarcimento è incluso (come nelle tabelle milanesi) il danno morale. In caso venga ritenuto escluso la quantificazione di ciò che va attribuito al danneggiato potrà crescere anche fino a circa il 50%. Dal confronto fra le due tabelle (che considerano un danneggiato «maschio» secondo l' età), in caso per esempio di lesioni che comportano pregiudizi estetici molto gravi (21-35 punti di invalidità), con il nuovo decreto il risarcimento si può ridurre del 46% circa passando, per un soggetto di 20 anni, da un massimo di 202 mila euro come era indicato da Milano a circa 110 mila. In caso sia necessario un trapianto renale (fino al 60% di invalidità) il massimo sempre per un ventenne diminuisce da 500 mila euro a 300 mila. Come si vede la riduzione dei risarcimenti Rc auto si profila consistente. Anche se bisognerà vedere quale sarà la tabella «finale» e l' orientamento della giurisprudenza. Sergio Bocconi
http://archiviostorico.corriere.it/2011/settembre/16/Che_cosa_cambia_per_auto_co_8_110916027.shtml
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