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  • La «nota» dà il ruolo alla causa

    A partire da oggi i ricorrenti che si costituiscono innanzi alle Commissioni tributarie e regionali sono tenuti a presentare la nota di iscrizione a ruolo. È stato pubblicato ieri sul sito del dipartimento delle Finanze il testo dei per l'iscrizione a ruolo che i contribuenti devono a compilare e allegare all'atto della costituzione in giudizio. Intanto è alle battute finali anche la circolare dello stesso dipartimento che completa le istruzioni sul contributo unificato (un primo chiarimento su questo punto del dipartimento era stato illustrato dal Sole 24 Ore del 9 luglio scorso).
    Il contenuto dei modelli è volto a raccogliere tutti i dati utili relativamente al ricorso. Tra i primi che vengono richiesti ci sono quelli relativi al valore della lite, elemento importante per parametrare il contributo unificato, il cui importo va infatti indicato immediatamente dopo, con le modalità di pagamento. Grazie alle indicazioni ottenute attraverso la nota, che fornisce un elenco molto analitico dei possibili oggetti del ricorso, sarà possibile avere in futuro un quadro dettagliato dei motivi di ricorso, riassumibile a fini statistici dall'amministrazione finanziaria. Inoltre la parte relativa alla raccolta di informazioni sulle imposte oggetto della controversia sono abbastanza simili sia per il ricorso in commissione tributaria provinciale (o di primo grado, nel caso di Trento e Bolzano) sia per quello in commissione regionale. La ripetizione non è molto onerosa, in quanto si tratta di barrare le caselle già riportate nel testo. L'auspicio è che non si creino differenze tra il primo e il secondo grado per disattenzioni dei ricorrenti (o perché magari in secondo grado ricorre l'ufficio, mentre in primo grado il ricorso è sempre del contribuente.
    Il nuovo adempimento è imposto dall'articolo 1-bis, comma 35-quater lettera c) della legge 148/2001, introdotto dalla legge di conversione del Dl 138 pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri.
    La norma ha introdotto nel processo tributario l'obbligo per la parte ricorrente di depositare la nota contenente la richiesta di iscrizione a ruolo di ricorsi e appelli nel registro generale al momento della costituzione in giudizio. L'istanza consente agli uffici di segreteria delle Commissioni di rilasciare al ricorrente il corrispondente numero di ruolo della causa. I modelli predisposti dalla direzione della Giustizia tributaria del dipartimento delle Finanze sono due, uno per le Commissioni provinciali e l'altro per le regionali (consultabili anche sul sito del Sole 24 Ore).
    Il contenuto della nota è dettato dalla nuova norma, che integra le disposizioni contenute nell'articolo 22 della normativa processuale tributaria (decreto legislativo 546/1992). Il documento deve essere depositato insieme agli altri documenti entro il termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Il mancato deposito della nota non comporta l'inammissibilità del ricorso. È però importante rispettare questo adempimento, altrimenti il ricorso rimane bloccato e non viene attivato l'iter processuale per la sua trattazione. In pratica il fascicolo resta ormeggiato presso la segreteria e non imbocca la via per arrivare alla scrivania del presidente della commissione per poi essere assegnato alla sezione e al collegio che la tratterà. E così via per tutti i passaggi procedurali.
    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-09-17/nota-ruolo-causa-081545.shtml?uuid=Aa8oHB5D

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