Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

Ricerca in Foro di Napoli
  • L'avvocato non può manipolare il teste

    Nella fase della «istruzione preliminare» delle proprie difese in sede civile – e nell'ambito del proprio studio professionale – l'avvocato deve attenersi a principi di riservatezza nell'escussione del teste "estraneo", e deve inoltre astenersi dal predisporre un tentativo di manipolazione del teste stesso in vista del l'udienza.

    Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 22380/11 - depositata ieri - hanno confermato la sanzione dell'avvertimento a una legale bergamasca, delimitando con precisione le regole di comportamento che il difensore deve tenere in vista dell'escussione testimoniale davanti al giudice.
    documenti
    L'avvocato era stata "avvertita" dal Consiglio dell'ordine territoriale, sanzione poi confermata dal Cnf, per aver convocato nel suo studio la persona poi divenuta teste nella causa della sua cliente, persona sentita alla presenza congiunta di collaboratori dello studio. L'incontro era servito a preparare l'udienza successiva, nel senso che, sulla base dei suoi risultati, l'avvocato stesso accusò di falsità il teste (che al giudice rese deposizione difforme da quella in studio) proponendosi a sua volta come testimone nel giudizio civile.

    Secondo il Cnf, in sostanza, l'avvocato aveva violato di fatto tutte le regole di comportamento dell'articolo 58 del Codice deontologico forense. Il ricorso dell'incolpata è stato respinto in toto dalle Sezioni Unite, che ha riconosciuto la correttezza della delimitazione deontologica definita dal Cnf: oltrechè al vincolo della riservatezza in merito a ciò che avviene nello studio professionale, l'avvocato deve valutare in modo «attento e cauto» l'utilità dell'indicazione del teste, e soprattutto non deve manipolarlo per assicurarsi un risultato pratico.

    E sempre in materia di procedimenti disciplinari forensi, le stesse Sezioni Unite (sentenza 22377/11, deposito del 27 ottobre) hanno statuito che non esiste una impugnabilità "frazionata" degli atti del procedimento intrapresi dal Consiglio dell'Ordine. La questione verteva sul ricorso di un avvocato romano, condannato per corruzione nell'ambito del processo Imi-Sir/Lodo Mondadori. A carico del professionista, era stato aperto il disciplinare nel febbraio del 2009, e cinque mesi dopo fissata l'udienza di trattazione.

    A fronte dell'impugnazione di quest'ultimo atto (poiché del primo erano scaduti i termini), il Cnf aveva rigettato l'istanza sostenendo che la fissazione d'udienza non è atto «suscettibile di impugnazione». Le Sezioni Unite hanno avallato quest'interpretazione, sostenendo che l'avvio del procedimento è determinato dalla deliberazione di apertura, non da quella che fissa l'udienza.
    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-10-28/lavvocato-manipolare-teste-093352.shtml?uuid=Aahu8hGE

0 comments:

Leave a Reply