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  • Ricorsi multipli, le singole liti sono definibili

    I ricorsi cumulativi, con i quali si impugnano una pluralità di atti, sono suscettibili di definizioni autonome, con riferimento a ognuno dei provvedimenti impugnati. La nozione di "atti impositivi" definibili riguarda il loro contenuto e non il nome utilizzato. Inoltre, la chiusura di una lite fiscale da parte di uno dei coobbligati determina l'estinzione della pretesa erariale anche nei confronti degli altri coobligati. Le controversie che coinvolgono società di persone e soci, infine, sono autonomamente definibili.
    I chiarimenti della circolare n. 48/E dell'agenzia delle Entrate (si veda Il Sole 24 Ore del 25 ottobre), in materia di chiusura delle liti pendenti, sono particolarmente importanti per le questioni interpretative che sono sorte successivamente alla legge 289/2002.
    La presenza di un ricorso unico contro più atti, dunque, non comporta la necessità di definire tutti gli atti impugnati. Si tratta infatti di liti sostanzialmente autonome, per le quali, per di più, alcune potrebbero essere definibili e altre no. Quanto alla nozione di atto impositivo, non c'è dubbio che essa si fonda sul contenuto sostanziale del provvedimento, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione. Sotto questo aspetto, l'enunciazione contenuta nei documenti di prassi non può che avere natura esemplificativa: occorre infatti esaminare di volta in volta la natura della pretesa erariale. Correttamente, la circolare conferma che gli atti di recupero dei crediti d'imposta, introdotti con la legge 311/2004, sono suscettibili di definizione. Lo stesso vale per le cartelle di pagamento con le quali si contesta l'indebita compensazione di crediti in tutto o in parte non spettanti.
    Altro punto su cui si sofferma la circolare 48/E riguarda l'aspetto della definizione delle controversie in presenza di più responsabili solidali del tributo. L'Agenzia non ha avuto difficoltà nel precisare che la definizione effettuata da uno dei coobbligati esplica i suoi effetti nei confronti degli altri responsabili solidali. La circolare chiarisce infatti che: a) se si verte su un'unica lite nella quale siano costituiti tutti i coobbligati, la definizione di una delle parti determina l'estinzione anche a favore degli altri; b) in presenza di più liti per lo stesso atto, con ricorsi prodotti separatamente da ogni coobbligato, la definizione da parte di uno degli interessati vale anche nei confronti degli altri; c) in presenza di ricorso prodotto solo da parte di alcuni dei coobbligati, la pretesa impositiva deve intendersi definibile solo nei confronti di uno di tali soggetti, mentre all'amministrazione finanziaria viene inibita l'ulteriore azione nei confronti degli altri soggetti. In tal caso le eventuali somme già versate non saranno rimborsabili ma il condebitore rimasto inerte e non ancora escusso potrà beneficiare della chiusura agevolata.
    Un chiarimento importante attiene alle controversie attivate da società e soci, che sono autonomamente definibili, nonostante la loro natura di litisconsorzio necessario. In questo caso, dunque, il socio che non ha impugnato l'atto di accertamento del reddito di partecipazione non potrà avvalersi della definizione della società. Resta da chiarire se la richiesta di sospensione del processo avanzata da uno dei soci comporti l'interruzione dell'intero giudizio o lo stralcio della posizione del solo richiedente. Sebbene la seconda ipotesi appaia preferibile, la natura dell'istituto del litisconsorzio potrebbe essere di ostacolo allo scopo.

    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-11-02/ricorsi-multipli-singole-liti-064131.shtml?uuid=AaStUyHE

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